Quali interventi edilizi si possono eseguire in pendenza del condono?

La presentazione della domanda di condono sospende il procedimento per l’applicazione di sanzioni amministrative, sicché, nella pendenza della definizione di tali domande, non può essere adottato alcun provvedimento di demolizione (Tar Catania 2673/2020).

Dunque, prima di adottare un’ingiunzione demolitoria, l’amministrazione è tenuta a determinarsi sul condono, per il quale la l. 47/1985 non prevede un meccanismo di silenzio diniego.

L’ordinanza di demolizione assunta in difetto di un provvedimento conclusivo del suddetto procedimento è perciò invalida, a prescindere dalla effettiva condonabilità delle opere.

Ciò trova applicazione solo con riguardo alle opere indicate nella domanda di condono, e non anche con riferimento alleulteriori opere realizzate dopo la presentazione della stessa.

Con il presente contributo si cercheranno di individuare gli interventi edilizi che si possano realizzare in pendenza della domanda di condono.

Come evidenziato dalla giurisprudenza prevalente “…successivamente alla presentazione della domanda di condono edilizio e prima che quest’ultima sia decisa, il proprietario non può effettuare alcun lavoro di completamento o ampliamento dell’immobile abusivo, valendo il principio in forza del quale è la prosecuzione in sé dei lavori ad essere preclusa, a prescindere dal regime edilizio a tali opere applicabile” (cfr. ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. II, 16.03.2020 n. 1139).

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3171 emessa il 19.04.2021, ha affermato che “le ulteriori opere eseguite dopo la presentazione dell’istanza di condono, ancorché riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione edilizia o della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche, devono dirsi abusive e in prosecuzione dell’indebita attività edilizia pregressa, ripetendo le caratteristiche di illiceità dell’opera principale cui ineriscono strutturalmente, con conseguente obbligo dell’amministrazione comunale di ordinarne la demolizione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001”.

Ed ancora, “ciò, peraltro, non significa negare in assoluto la possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende l’istanza di condono, ma solo affermare che, a pena dell’assoggettamento alla medesima sanzione demolitoria prevista per il manufatto abusivo di riferimento, tale possibilità di intervento deve esplicarsi nel rispetto delle procedure di legge, ovvero segnatamente dell’art. 35 della legge n. 47/1985, ancora applicabile per effetto dei rinvii operati anche dalla successiva legislazione condonistica” (orientamento consolidato: cfr. per tutte TAR Campania Napoli, Sez. IV, 4 luglio 2018 n. 4415; TAR Campania Napoli, Sez. VI, 1° marzo 2017 n. 1178; TAR Campania Napoli, Sez. II, 20 gennaio 2017 n. 436)”.

Per tale ragione si può affermare che, in linea di principio, è preclusa l’esecuzione di interventi modificativi della consistenza materiale del manufatto oggetto di condono.

Dunque, in pendenza del condono, non è ammessa la realizzazione di nuove opere ad eccezione di quelle dirette a garantirne l’integrità e la conservazione.

Ne deriva che “nel caso in cui gli interventi edilizi di cui il Comune ha disposto la demolizione si rivelino ulteriori rispetto a quelli per i quali sia stata presentata istanza di condono, il provvedimento ripristinatorio dimostra piena legittimità, integrando per la procedente Amministrazione un atto dovuto” (cfr. CdS 3171/2021).

Soltanto in presenza della dimostrazione della ricomprensione di dette opere nel novero di quelle già all’esame dell’Amministrazione, nell’ambito delle domande di condono a suo tempo avanzate e non ancora definite, potrebbe evocarsi  una illegittimità dell’agere pubblico (cfr. CdS 3171/2021).

In conclusione, secondo il Tar Catania, sent. 2673/2020, nei procedimenti di sanatoria di costruzione abusive, a fronte, da una parte, dei rilevanti interessi pubblici da tutelare e, dall’altra, dell’esigenza della certezza delle posizioni giuridiche e della certezza del diritto, sussiste l’obbligo del comune di provvedere sull’istanza di condono con un provvedimento espresso e motivato (di accoglimento o di rigetto) entro il termine di legge, non essendo consentito nel nostro ordinamento che i procedimenti di sanatoria rimangano pendenti per un così lungo lasso di tempo e comunque sine die, senza una definizione degli stessi.

Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto urbanistico discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".