Quali sono le regole edilizie per costruire un campo di padel ?

Una questione molto attuale è quella legata alla costruzione dei campi di padel.

Come è noto si tratta di uno sport di palla che si pratica a coppie, di derivazione tennistica. Il campo è chiuso ai 4 lati a eccezione di due porte laterali. Il gioco si pratica con una racchetta denominata pala e delle palline simili a quelle di tennis, ma con meno pressione al loro interno.

Il campo è lungo 20 m e largo 10 m, con muro delimitante che è alto 3 m su gran parte dei lati e 4 m sulla parete di fondo. Le porzioni di parete più a ridosso della rete sono costituite da una specie di grata (o griglia) metallica che rende imprevedibile il rimbalzo, mentre i restanti pannelli sono generalmente in vetro.

In ordine alle regole edilizie da seguire per la costruzione dei campi di questa disciplina sportiva sussistono pochissimi precedenti giurisprudenziali.

Con sentenza n. 10261 del 2017 il Tar Roma ha escluso che si tratti di attività edilizia libera, in quanto la realizzazione di campi sportivi consisterebbe in una nuova costruzione, comportante mutamento di destinazione d’uso, e così richiedente il permesso di costruire. Ciò sulla base del presupposto che il permesso di costruire sia necessario non solo per i manufatti consistenti in opere murarie, ma per tutte le opere di ogni genere con le quali si intervenga stabilmente sul suolo, purché non si tratti di opere per le quali specificamente la legge esclude la necessità di tale titolo abilitativo.

Con ordinanza cautelare n. 750 del 2020 il Tar Palermo ha ritenuto (in una sede caratterizzata però dall’esame sommario e non definitivo delle questioni) che il campo di padel – in quanto “struttura” composta da carpenteria metallica e lastre di vetro ancorata su cordoli di cemento – presenta le caratteristiche morfologiche della trasformazione urbanistico-edilizia, e dunque va subordinato al previo rilascio del permesso di costruire.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana però (giudicando sull’appello proprio alla predetta ordinanza) ha ritenuto che la vicenda vada ripensata ed approfondita in relazione a due aspetti dubbi:

a) la rilevanza, o meno, delle caratteristiche specifiche della struttura dei campi da “padel” rispetto a quelle dei campi da tennis

b) la sussistenza, o meno, delle condizioni per far ricadere la pratica sportiva in oggetto entro l’àmbito di applicazione del turismo rurale di cui all’art. 30 della l. r. n. 31/2001 (Ordinanza n. 722 del 2020).

Questo secondo aspetto è legato al fatto che il progettato campo è stato realizzato all’interno di una struttura preesistente che potrebbe rientrare nel c.d. turismo rurale.

Sarà dunque il Tar Palermo a prendere una posizione chiarificatrice quando sarà fissata l’udienza di merito nel ricorso.

Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.