Relazione tecnica e grafico progettuale: quali conseguenze si configurano in caso di discordanza?

Foto di Emilia Machì

La presentazione di una istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. 380/2001 consente, se accolta entro 60 giorni dalla data di deposito, di regolarizzare le opere abusivamente realizzate mediante il rilascio di un titolo edilizio in sanatoria.

L’istanza in commento è composta, in generale, da una relazione che descrive le opere e da uno o più elaborati grafici che raffigurano la consistenza delle opere da regolarizzare.

Il titolo in sanatoria conseguito rappresenta un provvedimento emesso a conclusione di un procedimento ad istanza di parte, la cui documentazione prodotta (relazione e grafici) ne è parte integrante e complementare.

È abbastanza frequente riscontrare discordanze tra il contenuto della relazione tecnica e i grafici progettuali.

In presenza di tali incongruenze, occorre domandarsi se il titolo rilasciato in sanatoria consenta di regolarizzare unicamente le opere raffigurate nei grafici progettuali, o quelle descritte nella relazione tecnica. La questione problematica concerne, dunque, il rapporto tra l’istanza di sanatoria depositata, comprensiva di tutti gli allegati, e le opere sanate con il titolo concessorio.

Il Consiglio di Stato, in una recente sentenza, ha affrontato il problema nei termini che seguono (CdS 4307/2021).

Nel caso in esame il proprietario di un immobile aveva chiesto ed ottenuto il rilascio di un titolo in sanatoria. Successivamente, il Comune aveva rilevato una incongruenza tra le opere descritte nella relazione tecnica e i grafici progettuali, con conseguente comunicazione di avvio del procedimento di annullamento del titolo rilasciato.

In particolare, nel caso in esame, il contrasto si configurerebbe “tra la descrizione dell’intervento abusivo riportata nell’ambito del titolo concessorio, in cui si fa riferimento al solo ampliamento di un vano al primo piano, senza, dunque, discorrere di realizzazione di un balcone, e la rappresentazione recata nel grafico allegato al titolo concessorio, in cui vi è la presenza di un balcone anche nella parte soprastante il portone di ingresso”.

Secondo il Consiglio di Stato “non si può procedere ad una lettura combinata del dato letterale e di quello grafico, in quanto le due rappresentazioni in confronto non sono tra di loro integrabili, riferendosi ad elementi edilizi incompatibili. Difatti, in relazione alla medesima porzione immobiliare, la descrizione letterale dell’intervento sanato fa riferimento ad un ampliamento di un vano al primo piano e, dunque, ad un incremento della superficie e della volumetria in relazione ad un locale avente destinazione residenziale; la rappresentazione grafica evidenzia invece la presenza di elementi edilizi, quale il balcone, in grado di esprimere una mera superficie accessoria”.

In conclusione, la giurisprudenza amministrativa in caso di contrasto tra il dato letterale, contenuto nella relazione tecnica, ela rappresentazione grafica ha precisato che:

– “in caso di discrasia tra il contenuto della relazione tecnica allegata alla domanda di condono e segno grafico presente nel progetto disponibile presso il comune, deve darsi prevalenza al primo” (Cons. St. 8390/2019);

– “trattasi, infatti, di principio applicabile non solo agli atti di pianificazione urbanistica, ma anche agli atti di formazione del singolo titolo edilizio. Difatti, proprio con riferimento al processo di formazione del singolo titolo edilizio, è stato chiarito che il titolo edilizio scaturisce dalla compresenza tanto della descrizione letterale dell’opera, contenuta nel testo della concessione, quanto della sua rappresentazione grafica, ricavabile dalle tavole progettuali;

– solo ed esclusivamente in caso di discordanza tra quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia e quanto rappresentato graficamente nella tavola progettuale, occorre dare prevalenza alla prima, in quanto la valenza del dato letterale, ove il medesimo sia formulato in modo chiaro, prevale su quella del segno grafico” (Cons. St. 4215/2014).

Trattasi di conclusione acquisita sulla base dello stesso principio statuito dalla giurisprudenza amministrativa in tema di discordanza tra parte normativa e parte grafica dei piani urbanistici, che dunque non trova limitazioni di applicazione estensiva al processo di formazione dei titoli edilizi. Pertanto, in materia urbanistica ed edilizia, in caso di discordanza tra descrizione letterale e rappresentazione grafica, deve riconoscersi prevalenza al dato letterale. (cfr. Cons. St.62/2020)

Avv. Antonino Cannizzo

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Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto urbanistico discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".