Revoca in autotutela di una scia. Il Tar Catania chiarisce i limiti temporali e le condizioni.

Il Tar Catania, con la sentenza n. 3422 del 27.12.2022, si sofferma sulle condizioni che consentono alla P.A. di revocare in autotutela un provvedimento tacitamente assentito. Nel caso in esame, era stata depositata una scia per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile e il Comune, dopo molti mesi dal deposito, aveva deciso di revocare tale provvedimento.

Revoca di un provvedimento, natura e condizioni

Secondo il Tar Catania, la revoca si configura come lo strumento dell’autotutela decisoria preordinato alla rimozione, con efficacia ex nunc (quindi, non retroattiva), di un atto ad efficacia durevole, in esito ad una nuova (e diversa) valutazione dell’interesse pubblico alla conservazione della sua efficacia.

I presupposti per la revoca – inquadramento normativo

I presupposti del valido esercizio dello ius poenitendi sono definiti dall’art. 21 quinquies, come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b ter, d.l. n. 133 del 2014, con formule lessicali (volutamente) generiche e consistono nella sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, nel mutamento della situazione di fatto (imprevedibile al momento dell’adozione del provvedimento) e in una rinnovata (e diversa) valutazione dell’interesse pubblico originario (tranne che per i provvedimenti autorizzatori o attributivi di vantaggi economici).

Revoca ed annullamento, quali differenze?

A differenza del potere di annullamento d’ufficio, che postula l’illegittimità dell’atto rimosso d’ufficio, quello di revoca esige solo una valutazione di opportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all’art. 21 quinquies, l. n. 241 del 1990, sicché il valido esercizio dello stesso resta, comunque, rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale ma pur sempre motivato dell’Amministrazione procedente.

Le condizioni per la revoca

La giurisprudenza (cfr. da ultimo Cons. St. 4206/2018) ha affermato che un’esegesi e un’applicazione della disposizione in esame che siano coerenti con i principi generali dell’ordinamento della tutela della buona fede, della lealtà nei rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione e del buon andamento dell’azione amministrativa (che ne implica, a sua volta, l’imparzialità e la proporzionalità) impongono la lettura e l’attuazione della norma secondo i canoni stringenti di seguito enunciati:

a) la revisione dell’assetto di interessi recato dall’atto originario deve essere preceduta da un confronto procedimentale con il destinatario dell’atto che si intende revocare;

b) non è sufficiente, per legittimare la revoca, un ripensamento tardivo e generico circa la convenienza dell’emanazione dell’atto originario;

c) le ragioni addotte a sostegno della revoca devono rivelare la consistenza e l’intensità dell’interesse pubblico che si intende perseguire con il ritiro dell’atto originario;

d) la motivazione della revoca deve essere profonda e convincente, nell’esplicitare, non solo i contenuti della nuova valutazione dell’interesse pubblico, ma anche la sua prevalenza su quello del privato che aveva ricevuto vantaggi dal provvedimento originario a lui favorevole (cfr. Cons. St., sez. III, 29 novembre 2016, n. 5026).

Revoca e motivazione (il ripensamento)

Secondo il Tar Catania, il provvedimento impugnato non contiene, sotto il profilo motivazionale, l’individuazione di un valido interesse pubblico che “giustifichi”, appunto, la revoca del provvedimento.

In tal senso, il Comune aveva “giustificato” l’emissione del provvedimento di revoca sul presupposto di “un ripensamento” in ordine al posizionamento dell’impianto di telefonia mobile.

Conclusioni

Il provvedimento di revoca è stato annullato in quanto si è formata l’autorizzazione tacita sulla scia e, soprattutto, perché il Comune non ha individuato l’interesse pubblico che avrebbe dovuto/voluto perseguire con la revoca.

Avv. Antonino Cannizzo


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto urbanistico discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".