Ribaditi dal C.g.a. i principi in materia di accertamento di abusi edilizi

Palermo - Foto di Emilia Machì

Il C.g.a con la sentenza n. 148 del 2023 ha ribadito alcuni principi in materia di accertamento di abusi edilizi, e ciò in riferimento al caso in cui l’erede viene chiamato a rispondere di opere realizzate dal dante causa.

Le regole confermate sono le seguenti:

  1. spetta agli interessati provare che l’abuso risale ad un periodo anteriore all’acquisto da parte loro per successione dell’immobile. 
  2. Dall’estraneità del proprietario agli abusi edilizi commessi sul bene da un soggetto che ne abbia la piena ed esclusiva disponibilità non discende l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione o di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ma soltanto la potenziale inidoneità del provvedimento repressivo a costituire titolo per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime, sempre che sia accertata la totale estraneità del proprietario e questi si sia attivato al fine di evitare o rimediare all’abuso commesso. Dirimente è, inoltre, la circostanza che il principio, secondo cui il carattere reale della misura ripristinatoria della demolizione e la sua finalizzazione al ripristino di valori primari, sia stato ribadito anche dalla decisione n. 9/2017 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. In quella sede infatti il Supremo Consesso ha confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui gli ordini di demolizione di costruzioni abusive, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità dell’attuale proprietario.
  3. E’ incontestabile che l’adozione di un’ordinanza di ripristino non si basa sull’accertamento di responsabilità nella commissione dell’illecito, bensì sull’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico edilizia: con la conseguenza che sia il soggetto che abbia la titolarità a eseguire l’ordine ripristinatorio (ossia in virtù del diritto dominicale il proprietario), sia il soggetto responsabile dell’abuso sono destinatari della sanzione reale del ripristino dei luoghi.
  4. Il soggetto acquirente dell’immobile abusivo succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi al bene ceduto facenti capo al precedente proprietario (c.d. “ambulatorietà delle obbligazioni) ivi compresa l’abusiva trasformazione, subendo gli effetti dell’ingiunzione di demolizione pur essendo l’abuso commesso prima del passaggio di proprietà. Ne discende che in linea di massima non sussistono i presupposti per la configurabilità, in astratto, dell’“estraneità” degli odierni proprietari rispetto all’abuso.
  5. Quanto al decorso del tempo, tra la commissione degli abusi e l’irrogazione della sanzione, l’ordinanza di demolizione del manufatto edilizio abusivo, anche se emessa a lunga distanza di tempo dalla realizzazione dell’opera, va motivata esclusivamente con il richiamo al carattere abusivo dell’opera realizzata, atteso che il lungo periodo di tempo, intercorrente tra la realizzazione dell’opera abusiva ed il provvedimento sanzionatorio, è circostanza che non rileva ai fini della legittimità di quest’ultimo, sia in rapporto al preteso affidamento circa la legittimità dell’opera (che il protrarsi del comportamento inerte del Comune avrebbe ingenerato nel responsabile dell’abuso edilizio), sia in relazione alla sussistenza in capo all’Amministrazione procedente di un ipotizzato ulteriore obbligo di motivare specificamente il provvedimento in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico attuale a far demolire il manufatto, ove si consideri che, di fatto, la lunga durata nel tempo dell’opera priva del necessario titolo edilizio ne rafforza il carattere abusivo.

Avv. Vittorio Fiasconaro


Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.