Ricostruzione del rudere: ristrutturazione o nuova costruzione ?

Max Serradifalco, San Giovannello Sicily Enna

Era stato presentato un progetto qualificato come intervento di «risanamento conservativo» e riguardante un fabbricato diruto preesistente agli anni quaranta del secolo scorso. Un perizia aveva confermato che il fabbricato doveva esistere ancora prima del 1941 in quanto nella aerofotogrammetria del 1941 non risultava presente. Lo stesso era attualmente privo di gran parte del perimetro murario e sprovvisto di solaio e tetto. L’intervento edilizio ricadeva in zona sottoposta a tutela paesaggistica.

La questione giunge al C.g.a. in sede di ricorso straordinario e il Collegio ritiene necessaria in via preliminare l’individuazione della corretta categoria di intervento edilizio nella quale deve essere iscritto l’intervento proposto dal ricorrente.

I Giudici ritengono di dovere chiarire se l’intervento edilizio in questione possa ricondursi nell’alveo della ristrutturazione edilizia, oppure debba essere inteso come nuova costruzione, mancando da tempo il fabbricato da ricostruire.

L’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. 380/2001 stabilisce che: «[c]ostituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.».

A ciò deve aggiungersi, come prosegue il predetto art. 3, co.1, lett. d), che «con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 … gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria».

Come chiarito dalla giurisprudenza «[l]e nozioni di “risanamento conservativo” e di “ristrutturazione edilizia”, costituendo interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, postulano necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare o risanare, ossia di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura; di conseguenza, la ricostruzione su ruderi o su di un edificio già da tempo demolito costituisce nuova opera. Infatti, per quanto riguarda gli interventi di ripristino di edifici diruti, occorre distinguere l’ipotesi in cui esista un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura in stato di conservazione tale da consentire la sua fedele ricostruzione (nel qual caso è possibile parlare di demolizione e ricostruzione, e dunque, di ristrutturazione) dall’ipotesi in cui, invece, sussista un organismo edilizio dotato di sole mura perimetrali e privo di copertura (nel qual caso, gli interventi in questione non possono essere classificati come interventi di restauro e risanamento conservativo, ma di nuova costruzione, attesa la mancanza di elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell’edificio da recuperare)” (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 02/09/2020, n. 5350).» (Cons. Stato, sez. I, adunanza di Sezione del 7 settembre 2022, parere n. 2186/2022).

Nel caso in esame dunque l’intervento non può essere considerato quale ripristino di edificio crollato attraverso la sua ricostruzione, ma deve essere qualificato come nuova costruzione, mancando da tempo (almeno dal 1941) il fabbricato da ricostruire; residuano, infatti, due muri perimetrali senza alcuna copertura (parere C.g.a. Numero 00238/2023 e data 03/05/2023 Spedizione).

Avv. Vittorio Fiasconaro


Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.