Volume tecnico e nulla osta paesaggistico in sanatoria. Criteri di interpretazione dell’art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004

Pantelleria - Foto di Emilia Machì

La realizzazione di un locale destinato a “lavanderia” e “stenditoio”, definito “locale tecnico” dal richiedente, determina l’aumento di volume e di superficie in violazione dell’art. 167 del D. Lgs. 42/2004? Per tale opera, è possibile ottenere il nulla osta in sanatoria da parte della Soprintendenza?

Queste sono, in sintesi, le questioni problematiche affrontate dal Tar Palermo nella sentenza n. 2465/2022.

La posizione della Soprintendenza

Secondo la Soprintendenza le opere in commento “non sarebbero suscettibili di sanatoria ai sensi del citato art. 167 D.lgs. n. 42/2004 perché relativi ad aumenti non consentiti di superfici utili e volumi.

La posizione del richiedente il nulla osta

Secondo il richiedente il nulla osta “si tratterebbe di un semplice “volume tecnico”, come tale non computabile in termini di aumento di volume o di superficie ed irrilevante ai fini della prescrizione ex art. 167, comma 4, lett. a), D.lgs. n. 42/2004 come ritenuto dalla giurisprudenza.

Riferimenti normativi

Ai sensi dell’art. 167, comma 4, del D.lgs. n. 42 del 2004 “L’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; (…)”.

Com’è noto la norma sopra citata, contiene la regola della non sanabilità ex post degli abusi, sia sostanziali che formali.

Il trasgressore, infatti, è «sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese», «fatto salvo quanto previsto al comma 4»: l’intenzione legislativa è chiara nel senso di precludere qualsiasi forma di legittimazione del “fatto compiuto”, in quanto l’esame di compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell’intervento e il rigore del precetto è ridimensionato soltanto da poche eccezioni tassative, tutte relative ad interventi privi di impatto sull’assetto del bene vincolato;

Segnatamente, sono suscettibili di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica:

  • gli interventi realizzati in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
  • l’impiego di materiali diversi da quelli prescritti dall’autorizzazione paesaggistica;
  • i lavori configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi della disciplina edilizia (art. 167, comma 4, cit.).

Definizione di (incremento) volume

Secondo condivisibile giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21/04/2022, n. 3026) “il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno” (tra le altre, Consiglio di Stato, sez. VI, 22 ottobre 2021, n. 7117; Id., sez. VI, 10 giugno 2021, n. 4468).

La posizione del Tar Palermo

– le qualificazioni giuridiche rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio non sono automaticamente trasferibili quando si tratti di qualificare le opere sotto il profilo paesaggistico e dunque la regola che in materia urbanistica porta ad escludere i “volumi tecnici” dal calcolo della volumetria edificabile, e che trova fondamento nel bilanciamento rinvenuto tra i vari e confliggenti interessi connessi all’uso del territorio, non può pertanto essere invocata al fine di ampliare le eccezioni al divieto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, il quale tutela un differente interesse alla percezione visiva dei volumi, del tutto a prescindere dalla loro destinazione d’uso;

– non è consentito all’interprete ampliare la portata di tale norma, che costituisce eccezione al principio generale delle necessità del previo assenso, per ammettere fattispecie letteralmente, e senza distinzione alcune, escluse.

Conclusioni

Secondo il Tar Palermo, dunque, le opere in questione, per la loro consistenza, impattano in maniera significativa sull’assetto del bene vincolato e si prestano senz’altro ad essere fruite dalle persone, determinando la creazione di nuova superficie e nuovo volume. Per tale ragione, il ricorso non è stato accolto.

Avv. Antonino Cannizzo


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto urbanistico discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".