Sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione

La realizzazione di opere non conformi, id est abusive, comporta inevitabilmente l’emissione di provvedimenti di natura repressiva e sanzionatoria.

Può accadere che la demolizione delle opere abusive possa arrecare un pregiudizio alla parte dell’immobile realizzata in modo conforme.

In quest’ultima ipotesi, in presenza di determinate circostanze, trova applicazione la c.d. “fiscalizzazione dell’abuso”, ossia il pagamento di una sanzione pecuniaria in sostituzione della demolizione delle opere abusive.

La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che la fiscalizzazione dell’abuso non è qualificabile né come un condono edilizio e neppure come una sanatoria ordinaria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, ma rappresenta uno strumento eccezionale che trova applicazione in ipotesi peculiari.

La fiscalizzazione dell’abuso è prevista dall’art. 34, co. 2 del d.P.R. 380/2001 a mente del quale:

Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita inconformità,  il  dirigente  o  il  responsabile dell’ufficio applica  una  sanzione  pari  al  doppio  del  costo  di produzione, stabilito in base alla legge  27  luglio  1978,  n.  392, della parte dell’opera realizzata  in  difformità  dal  permesso  di costruire, se ad uso  residenziale,  e  pari  al  doppio  del  valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

Le problematiche relative alla natura e all’ambito di applicazione della norma innanzi indicata sono state oggetto di chiarimenti da parte del C.G.A. nella sentenza n. 368 del 26 aprile 2021.

In particolare, nella sentenza in commento, che richiama precedenti pronunce emesse dal Consiglio di Stato, viene affermato che “Consolidata giurisprudenza interpreta le disposizioni dell’art. 34 nel senso che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria – posta da tale normativa – debba essere valutata dall’Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione: fase esecutiva, nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto per l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità del provvedimento di demolizione” (Cons. St., n. 7637/2020).

Dunque, viene affermato che la previsione normativa ha valore eccezionale e derogatorio.

Inoltre, non compete all’Amministrazione procedente di dover valutare, prima dell’emissione dell’ordine di demolizione dell’abuso, se essa possa essere applicata, piuttosto incombendo sul privato interessato la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all’ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme.

Dunque, dopo la notifica dell’ordinanza di demolizione, il cittadino dovrà inoltrare apposita istanza chiedendo l’applicazione dell’art. 34 del d.P.R. 380/2001, ossia della sanzione pecuniaria in alternativa alla demolizione.

Tale istanza dovrà necessariamente contenere una perizia a firma di un tecnico abilitato, il quale dovrà dimostrare scientificamente che la demolizione arrechi un pregiudizio alla parte del manufatto realizzato in modo conforme.

In merito alla natura degli abusi occorre evidenziare quanto segue.

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 995 del 2021, ha precisato che “è dirimente considerare che solo in caso di interventi eseguiti in parziale difformità, la sanzione pecuniaria può costituire una deroga alla regola generale della demolizione negli illeciti edilizi e peraltro la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall’Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione”.

Ne deriva che l’applicazione dell’istituto della c.d. fiscalizzazione dell’abuso non è applicabile alle opere realizzate senza titolo, volte ad ampliare un manufatto preesistente (Cons. St. 5128/ 2018).

In conclusione, l’istituto ex art. 34 “non si può trasformare in un generico condono degli abusi la cui applicazione sarebbe rimessa alla pura discrezionalità delle singole amministrazioni in violazione del principio in base al quale prevalente deve essere considerato la difesa del territorio mediante la demolizione delle opere abusive ed il ripristino delle condizioni di legalità.” (C.G.A. 368/2021)

Avv. Cannizzo Antonino


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".