Scia e modifiche normative: criteri di applicazione temporale chiariti dal Tar Catania

Il Tar Catania si è recentemente espresso chiarendo che il momento di verifica della legittimità delle opere oggetto della Scia è quello della consegna di quest’ultima.

Occorre premettere che generalmente nell’ambito di un procedimento amministrativo, in assenza di una normativa generale che regoli la disciplina applicabile in relazione alle varie fasi procedimentali, si applica la normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento conclusivo dello stesso, ad eccezione di sequenze procedimentali composte da atti dotati di autonomia funzionale (es. procedure concorsuali e/o di gara); sicché, anche la legittimità dell’atto va scrutinata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione( Cons. di Stato 5385/21).

Pertanto la regola generale che vige nel procedimento amministrativo è che l’Amministrazione deve applicare la normativa vigente al momento dell’emanazione del provvedimento, anche se sopravvenuta rispetto all’inizio del procedimento.

Ciò non vale tuttavia per la Scia in quanto la normativa applicabile alla segnalazione si cristallizza al momento della presentazione dato che la stessa non ha natura provvedimentale.

La Segnalazione certificata di inizio attività costituisce, infatti, uno strumento di liberalizzazione delle attività private, imperniato sulla diretta abilitazione legale del cittadino all’immediato esercizio dell’attività (Consiglio di Stato sentenza n. 3275 del 23.04.2021).

Il Consiglio di Stato da tempo ha ribadito che la principale caratteristica dell’istituto risiede proprio nella sostituzione dei tradizionali modelli provvedimentali autorizzatori a regime vincolato con un nuovo schema basato sull’auto-responsabilità del privato (parere n. 839/2016,).

L’attività dichiarata può dunque essere direttamente intrapresa senza il bisogno di un consenso a monte dall’amministrazione e per tale ragione la segnalazione è da ritenere un atto soggettivamente ed oggettivamente privato.

Tornando alla decisione del Tar Catania, la stessa aveva ad oggetto il ricorso presentato da proprietari e comproprietari di diverse unità immobiliari di uno stabile condominiale ove erano stati realizzati i lavori edili oggetto di una Scia presentata dal controinteressato in giudizio.

I ricorrenti, in particolare, avevano impugnato il silenzio del Comune di Enna sull’atto stragiudiziale di diffida, presentato ai sensi dell’art. 19, sesto comma-ter, della legge n. 241/1990, con cui era stato sollecitato l’esercizio di verifiche relative alla segnalazione certificata di inizio attività.

Secondo i ricorrenti i lavori in questione, oltre a comportare una sensibile riduzione della proprietà comune e del suo uso da parte di tutti i condomini e a recare un danno all’estetica e al decoro dell’edificio condominiale con pregiudizio dell’armonia dello stesso nel contesto urbanistico in cui esso è inserito, hanno cagionato un danno alle parti comuni e alla staticità delle strutture del complesso immobiliare.

Gli stessi avevano inoltre chiesto al Tribunale di accertare la fondatezza della loro pretesa in relazione al doveroso intervento repressivo dell’Amministrazione in ragione dell’insussistenza dei presupposti per la realizzazione dell’intervento oggetto della segnalazione certificata di inizio attività.

Il Comune si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso sostenendo che gli effetti della segnalazione certificata di inizio attività si erano già consolidati prima della presentazione della diffida stragiudiziale presentata dai ricorrenti.

La vicenda de quo è stata l’occasione per i Giudici di chiarire che “l’atto con cui il Comune prende atto della segnalazione certificata di inizio attività non presenta natura provvedimentale, in quanto l’art. 19 della legge n. 241/1990 non attribuisce all’Amministrazione il potere di assentire la segnalazione certificata, sicché la relativa presa d’atto del Comune risulta a tal fine irrilevante, posto che gli effetti della segnalazione dipendono solo dal perfezionamento della procedura delineata dalla disposizione normativa.”

Il momento su cui appuntare l’affidamento della parte istante è dunque quello della presentazione della segnalazione, che coincide con il momento perfezionativo, trovandosi al cospetto non di un provvedimento amministrativo tacito o implicito, ma semplicemente di un atto del privato, cui va applicata la disciplina legislativa vigente al momento della presentazione della segnalazione alla Pubblica Amministrazione (Consiglio di Stato, sent. n. 2593/2013; Tar Milano, sent. n. 730/2018). Conseguenza di quanto evidenziato in precedenza è l’inapplicabilità alla Scia della normativa sopravvenuta alla sua presentazione.

Avv. Antonino Cannizzo

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Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto urbanistico discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".

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