Si può bocciare un piano di lottizzazione senza motivare ?

Palermo - Foto di Emilia Machì

Secondo il Tar Palermo (sentenza n. 2273 del 2023) no.

La questione riguarda tutte le residue situazioni in cui oggi vengono ancora sottoposti ai Consigli Comunali piani di lottizzazione in virtù della normativa transitoria che mantiene in vita l’istituto dopo la sua abrogazione con la legge regionale n. 19/2020.

La disciplina dell’approvazione dei piani particolareggiati è contenuta nell’art. 12 della l.r. 71/1978, che così dispone:

“Art. 12 Approvazione dei piani particolareggiati

Salvo quanto stabilito dai commi settimo e seguenti del presente articolo, i piani particolareggiati di attuazione degli strumenti urbanistici generali sono approvati dai comuni, con delibera consiliare.

Per l’adozione e la pubblicazione dei piani particolareggiati predetti, nonché per l’esame delle opposizioni e delle osservazioni, si osservano i termini fissati dal precedente art. 3.

I piani diventano esecutivi dopo il riscontro di legittimità dell’organo di controllo sulla deliberazione relativa alle decisioni sulle opposizioni e osservazioni.

Qualora i piani particolareggiati interessino immobili sottoposti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, è necessario, ai fini dell’approvazione, il parere della competente soprintendenza, che deve essere emesso entro due mesi dalla richiesta.

Trascorso infruttuosamente detto termine, il parere si intende espresso favorevolmente. Dipartimento regionale dell’urbanistica Copia dei piani approvati dai comuni deve essere trasmessa all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, che può esercitare controlli, anche a campione, sui medesimi.

Qualora vengano riscontrate inosservanze alle disposizioni contenute nel presente articolo o violazioni di altre prescrizioni urbanistiche si applicano le norme di cui al successivo art. 53.

Resta di competenza dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente l’approvazione dei piani particolareggiati i quali: a) interessino centri storici, artistici e di interesse ambientale; b) comportino varianti agli strumenti urbanistici generali ad eccezione di quelle discendenti dal rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444

I piani sono approvati con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente entro quattro mesi più novanta giorni dalla loro presentazione.

Con il decreto di approvazione possono essere apportate al piano particolareggiato le modifiche di cui all’art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive integrazioni, e quelle necessarie per assicurare l’osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge.

Le proposte di modifica vengono portate a conoscenza del comune il quale, entro il termine di trenta giorni successivi alla data di comunicazione, adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del consiglio comunale e le trasmette all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente entro dieci giorni.

Trascorsi infruttuosamente tali termini, l’Assessore provvede all’emanazione del decreto di approvazione, introducendo di ufficio le modifiche proposte”.

A tal riguardo, è necessaria l’adozione del Piano da parte del Consiglio Comunale, con termini per osservazioni ed opposizioni, ed il procedimento si definisce con l’approvazione da parte della Regione. In sede di approvazione definitiva, inoltre, la Regione può introdurre, anche d’ufficio, delle modificazioni al Piano (art. 12 della l.r. 71/1978).

Secondo giurisprudenza consolidata, il diniego di approvazione di piano di lottizzazione, cui è accostabile il piano particolareggiato quale strumento attuativo delle prescrizioni del P.R.G., necessita (come tutti i provvedimenti amministrativi) di congrua motivazione idonea ad esternare al destinatario gli ostacoli alla realizzazione dello ius aedificandi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2011, n 4396 e 4 maggio 2010, n. 2545).

Nel caso in esame, invece, a fronte di una proposta adeguatamente istruita e corredata dei necessari pareri, l’organo consiliare si era limitato a respingere la proposta di approvazione, senza esternare e motivare le ragioni ostative alla realizzazione dell’intervento edilizio.

Dunque, il Consiglio Comunale non può disporre il rigetto della approvazione senza indicare le motivazioni che impediscono l’adozione dello strumento attuativo.

Avv. Vittorio Fiasconaro


Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.