Si può ovviare alla mancanza di piano attuativo ? Linea dura del C.g.a.

Foto di Emilia Machì

Con la sentenza n. 308 del 2023 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha assunto una posizione molto rigorosa in ordine alle conseguenze della mancata adozione del piano attuativo, quando richiesto dallo strumento urbanistico.

Il punto di partenza è che ai sensi dell’art. 9 del T.U. Edilizia costituisce regola generale ed imperativa, in materia di governo del territorio, il rispetto delle previsioni del P.R.G. che impongano, per una determinata zona, la pianificazione di dettaglio: tali prescrizioni – di solito contenute nelle n.t.a.- sono vincolanti e idonee ad inibire l’intervento diretto costruttivo.

Corollari immediati di tale principio sono dunque :

a) che quando lo strumento urbanistico generale prevede che la sua attuazione debba aver luogo mediante un piano di livello inferiore, il rilascio del titolo edilizio può essere legittimamente disposto solo dopo che lo strumento esecutivo sia divenuto perfetto ed efficace, ovvero quando è concluso il relativo procedimento;

b) che in presenza di una normativa urbanistica generale che preveda per il rilascio del titolo edilizio in una determinata zona l’esistenza di un piano attuativo, non è consentito superare tale prescrizione facendo leva sulla situazione di sufficiente urbanizzazione della zona stessa;

c) l’insurrogabilità dell’assenza del piano attuativo con l’imposizione di opere di urbanizzazione all’atto del rilascio del titolo edilizio; invero, l’obbligo dell’interessato di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione è idoneo a sopperire solo alla mancanza fisica e materiale di tali opere ma non è in grado di colmare l’assenza dello strumento esecutivo;

d) l’inconfigurabilità di equipollenti al piano attuativo, circostanza questa che impedisce che in sede amministrativa o giurisdizionale possano essere effettuate indagini volte a verificare se sia tecnicamente possibile edificare vanificando la funzione del piano attuativo, la cui indefettibile approvazione, se ritarda, può essere stimolata dall’interessato con gli strumenti consentiti dal sistema;

e) la necessità dello strumento attuativo anche in presenza di zone parzialmente urbanizzate che sono comunque esposte al rischio di compromissione dei valori urbanistici e nelle quali la pianificazione di dettaglio può conseguire l’effetto di correggere e compensare il disordine edificativo in atto.

f) l’eccezione del cd “lotto intercluso” si realizza allorquando l’area edificabile di proprietà del richiedente sia l’unica a non essere stata ancora edificata, si trovi in una zona integralmente interessata da costruzioni, sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione (primarie e secondarie), previste dagli strumenti urbanistici, sia valorizzata da un progetto edilizio del tutto conforme al P.R.G.

In sintesi, si consente l’intervento costruttivo diretto purché si accerti la sussistenza di una situazione di fatto perfettamente corrispondente a quella derivante dall’attuazione del piano esecutivo, allo scopo di evitare attese ed inutili dispendi di attività procedimentale essendo stato sostanzialmente raggiunto lo scopo e i risultati perseguiti dai piani esecutivi/attuativi (Cons. St. sez. V, n. 1013/2004; Id., sez. IV, n. 268/2008; Id., sez. IV, n. 3699/2010). Invero, lo strumento urbanistico attuativo deve considerarsi superfluo una volta che è stata raggiunta la piena edificazione e urbanizzazione della zona interessata, raggiungendo in tal modo la scopo e i risultati perseguiti dai piani attuativi.

Gli stessi giudici ammettono che si tratta, tuttavia, di un’ipotesi eccezionale, verificabile solo in presenza dei menzionati presupposti.

La sentenza ribadisce anche che non assume alcuna valenza l’eventuale avvenuto rilascio di permesso a terzi in violazione delle norme urbanistico-edilizie sotto il profilo della disparità di trattamento.

Quale soluzione allora ? La pronuncia suggerisce la via del ricorso avverso il silenzio nel caso in cui il Comune rimasto inerte non abbia avviato il procedimento volto alla approvazione dello strumento attuativo.

Avv. Vittorio Fiasconaro


Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.