Si può rigettare un condono per mancata acquisizione del parere paesaggistico ?

Porto di Scauri, Pantelleria- Foto di Emilia Machì

Secondo il Tar Palermo no (sentenza n. 3628/2022).

Un Comune aveva rigettato una istanza di condono per l’assenza del nulla osta della Soprintendenza . L’interessato aveva inoltrato la richiesta di autorizzazione paesaggistica senza ottenere risposta e l’Amministrazione aveva omesso tuttavia di acquisire dalla stessa Soprintendenza alcuna determinazione.

I Giudici hanno così richiamato in premessa l’art. 5 del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico per l’edilizia) il quale stabilisce che

1. “Le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo V, Titolo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato Sportello unico per l’edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di segnalazione certificata di inizio attività” (comma 1).

Il comma 2 prevede che “Lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell’assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160”.

Sulla base di tale normativa, il Tar ha evidenziato che – ferma restando la facoltà del privato di chiedere esso stesso i pareri agli enti preposti alla tutela dei vincoli- il Comune avrebbe dovuto verificare esso stesso, d’ufficio, la compatibilità dell’edificazione con il vincolo di cui trattasi con possibilità di chiedere il parere all’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ove ritenuto necessario.

E la richiamata disposizione è stata ritenuta costituire espressione di una regola organizzativa di snellimento ormai da gran tempo radicata nell’ordinamento italiano.

Il principio di semplificazione che informa la norma è di diretta derivazione eurounitaria e va senza dubbio catalogato nel novero dei principi fondamentali dell’azione amministrativa, con determinazione di livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, compreso quello delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

Su tale presupposto è stato annullato il diniego di condono.

Avv. Vittorio Fiasconaro


Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.