Concessione edilizia, attestazione e silenzio assenso. Criteri di interpretazione dell’art. 2 della l.r. 17/1994.

La formazione del silenzio assenso sul procedimento di formazione del titolo edilizio (concessione edilizia) si basa, essenzialmente, sulla decorrenza dei termini del procedimento, sulla mancata emissione di un provvedimento di diniego e sulla completezza dell’istanza depositata.

La questione problematica innanzi descritta è stata oggetto di chiarimenti da parte del Tar Palermo con la sentenza n. 719 emessa il 07.03.2022.

Riferimenti normativi

In particolare, l’art. 2 della l.r. n. 17/1994 disciplina le modalità di configurazione del silenzio assenso sul procedimento di formazione del titolo edilizio.

Segnatamente, la disposizione di legge così recita:

“… 5. La domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora entro centoventi giorni (ridotto a 75 giorni dalla modifica introdotta dall’art. 19, comma 2, lettera d), della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5) dal ricevimento dell’istanza, attestato con le modalità di cui al comma 2, non venga comunicato all’interessato il provvedimento motivato di diniego.

6. Il titolare della concessione edilizia assentita con le modalità di cui al comma 5 può iniziare i lavori dandone comunicazione al sindaco, previo versamento al Comune degli oneri concessori, calcolati in via provvisoria in base alla perizia di cui al comma 7, e salvo conguaglio, sulla base delle determinazioni degli uffici comunali.

7. Per quanto previsto al comma 5, prima dell’inizio dei lavori il progettista deve inoltrare al sindaco una perizia giurata che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie e l’ammontare del contributo concessorio dovuto in base alla normativa vigente.

8. Nei casi di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, gli uffici e gli organi del comune devono ugualmente completare l’esame delle domande di concessione edilizia entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inizio dei lavori. Qualora venga accertata la mancanza dei requisiti per il rilascio della concessione, il sindaco provvede all’annullamento o revoca della concessione assentita ai sensi del comma 5 e compie gli atti necessari a far valere le eventuali responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari di quanti abbiano concorso a determinare l’applicazione delle richiamate disposizioni”.

Interpretazione e applicazione della norma

l’art. 2 della L.r. 31 maggio 1994, n. 17 descrive un procedimento amministrativo bifasico in cui la prima fase, sussistendo i presupposti di legge, si conclude con il decorso del termine di settantacinque giorni dalla presentazione della domanda di concessione edilizia, attribuendo al richiedente una posizione equiparabile all’ottenimento della concessione stessa, con la peculiarità, però, che il procedimento di primo grado non può dirsi concluso fino a quando l’interessato non abbia comunicato di aver dato inizio ai lavori, abbia inoltrato al sindaco la perizia giurata che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie e abbia versato l’ammontare del contributo concessorio dovuto, aprendo così una seconda fase, relativa sempre al medesimo procedimento (prevista dal comma 8), che si conclude o con un provvedimento esplicito dell’Amministrazione, sollecitata a riesaminare la pratica per effetto della manifestata intenzione di iniziare l’opera, o con il decorso del termine di trenta giorni. Solo, in quest’ultima ipotesi, il silenzio-assenso può dirsi definitivamente consolidato, «nel senso che l’Amministrazione comunale non ha più il fisiologico governo della pratica edilizia e, pertanto, non può decidere su di essa con atto “di primo grado” (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Sez. Riun., 10 dicembre 2019, n. 238; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Sez. Riun., 1 aprile 2019, n. 75).

Ed ancora, “Si aggiunga altresì che il comma 5 dell’art. 2, della l.r. n. 17/1994, nel delineare i presupposti formali necessari per la formazione del silenzio assenso sulla domanda di concessione edilizia, richiede espressamente che il ricevimento dell’istanza sia “attestato con le modalità di cui al comma 2” dell’art. 5 della l.r. n. 17/1994 ai sensi del quale l’ufficio comunale competente, all’atto della presentazione della domanda di concessione edilizia, rilascia una certificazione di ricevimento, comunicando all’interessato il nome del responsabile del procedimento. Emerge pertanto come l’accoglimento della domanda di concessione edilizia per silenzio assenso implichi necessariamente una specifica attestazione del ricevimento della relativa istanza, tramite certificazione rilasciata dall’ufficio comunale competente. Tale onere formale appare funzionale a rendere tempestivo e immediato l’esame della domanda da parte dell’ufficio dell’amministrazione comunale competente al fine di concludere il procedimento nei termini acceleratori (particolarmente ridotti) previsti dalla normativa regionale. In altre parole, la predetta certificazione, richiamata espressamente dalla disposizione di legge regolativa della formazione del silenzio assenso, costituisce presupposto necessario per la formazione tacita del titolo. L’istanza presentata dalla dante causa della ricorrente risulta del tutto priva di tale certificazione essendo stata comprovata esclusivamente la presentazione della stessa al protocollo generale dell’Ente locale” (Tar Palermo sent. n. 719 del 07.03.2022).

Conclusioni

Da una attenta analisi della giurisprudenza amministrativa richiamata emerge chiaramente la centralità dell’attestazione, tramite certificazione rilasciata dall’ufficio comunale, al fine di individuare il termine entro cui potrebbe configurarsi il silenzio assenso e, conseguentemente, la formazione tacita del titolo edilizio.

In assenza di tale circostanza, il Comune potrebbe legittimamente ordinare la sospensione dei lavori in assenza della formazione tacita del titolo ai sensi della l.r. n. 17/1994 nonché emettere un provvedimento di diniego della concessione; in quanto, trattasi in buona sostanza di un provvedimento di diniego di concessione edilizia e non di un provvedimento di secondo grado di annullamento della concessione tacitamente assentita (Tar Palermo sent. n. 719 del 07.03.2022).

Avv. Antonino Cannizzo

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Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".