Silenzio assenso e parere paesaggistico per il condono. A quale condizione ?

Aspra, frazione di Bagheria - Foto di Emilia Machì

L’art. 17 comma 6 della L.R. 4/2003 disciplina il meccanismo del silenzio assenso in materia di condono edilizio (L. 47/185 e L. 724/1994).

Esso dispone che “ gli enti di tutela di cui ai commi 8 e 10 dell’articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 devono rilasciare il proprio parere entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta ed entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per le richieste già presentate agli enti prima di tale data; decorsi tali termini il parere deve intendersi favorevolmente reso. Il decorso di detti termini può essere sospeso una sola volta dal responsabile del procedimento per richiedere chiarimenti e integrazioni esclusivamente agli interessati che hanno richiesto il parere; la sospensione non può in nessun caso superare i trenta giorni, trascorsi i quali il termine riprende a decorrere.”

Il sistema del silenzio assenso è in tal senso ancora in vigore per questo tipo di atti, diversamente da quello che era una volta previsto per le autorizzazioni preventive.

Ma affinchè esso possa operare occorre una condizione aggiuntiva, che è stata più volte ribadita recentemente dal Tar Palermo (per esempio, con la sentenza n. 890 del 2023.

In tal senso i Giudici hanno chiarito che la formazione del silenzio-assenso da detta norma disciplinato presuppone l’attivazione di una speciale procedura ad istanza di parte.

Tale norma ha delineato, per i procedimenti di condono indicati al comma 1 dello stesso art. 17 (e, cioè, a quelli pendenti e “non ancora definiti” alla data di entrata in vigore della L. reg. sic. n. 4/2003) una specifica procedura acceleratoria, da avviarsi su istanza di parte, mediante l’inoltro, da parte del richiedente la concessione o autorizzazione in sanatoria, di “apposita perizia giurata a firma di un tecnico abilitato all’esercizio della professione”; perizia giurata asseverante “l’esistenza di tutte le condizioni di legge necessarie per l’ottenimento della sanatoria” e gli altri requisiti richiesti dal comma 2 dell’art. 17 in commento. Ed è in tale specifico contesto procedimentale che si colloca la previsione, al comma 6, del silenzio assenso.

Dunque solo la successiva e tempestiva attivazione della perizia giurata consente di fare salvo e utile il silenzio assenso maturato: viceversa quest’ultimo (e cioè nel caso in cui si opti per l’emanazione del provvedimento formale da parte del Comune) non sarà utilizzabile. Con la conseguente impossibilità di definizione del procedimento di condono.

E laddove si mantenesse ugualmente l’intenzione di non avvalersi della perizia giurata, l’unico sistema utile per accelerare il rilascio del parere da parte della Soprintendenza è la proposizione di un ricorso contro l’inerzia, che in tempi molto brevi consente di ottenere il rilascio del parere

Avv. Vittorio Fiasconaro


Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.