Autorizzazione paesaggistica: il silenzio tra Pubbliche Amministrazioni equivale ad atto di assenso?

L’art. 17-bis della L. 241/1990 è rubricato “Effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici“.

L’articolo in commento disciplina, appunto, gli effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra le amministrazioni pubbliche tra cui vi rientrano, certamente, i comuni e le soprintendenze.

Il C.G.A.R.S. nella sentenza n. 252/2023 ha analizzato l’articolo in questione soffermandosi, in particolare, sulla (probabile) configurazione del silenzio assenso paesaggistico nel caso in cui la richiesta provenga da un comune, ossia da una amministrazione pubblica, e sia rivolto alla soprintendenza.

Nel caso in esame una società presentava un progetto al comune il quale, a sua volta, lo girava alla soprintendenza.

In prima battuta il CGA chiarisce che “è dirimente evidenziare che l’ambito di applicazione del suddetto art. 17-bis non comprende la fattispecie oggetto del presente processo” aggiungendo che, in ordine all’applicazione dell’articolo in questione, “è consapevole delle difficoltà interpretative cui ha dato luogo il nuovo istituto del silenzio tra pubbliche amministrazioni, sia in generale, sia in particolare riguardo ai provvedimenti di autorizzazione paesaggistica.”

In sintesi, secondo il CGA l’art. 17-bis non può ritenersi applicabile ai provvedimenti di autorizzazione paesaggistica, e ciò per le seguenti ragioni:

  • Ciò non tanto per l’argomento dell’incompatibilità tra siffatto silenzio e il percorso procedimentale (parere della Soprintendenza e provvedimento dell’Amministrazione regionale) disegnato dall’art. 146 T.U. cit., atteso che in Sicilia la competenza in materia è attribuita direttamente alle Soprintendenze (art. 46 l.r. n. 17/2004), bensì, e anche con riguardo al caso caratterizzato dalla “cogestione del vincolo tra la medesima autorità statale preposta al vincolo e quella comunale competente in relazione ai profili di carattere urbanistico ed edilizio implicati in interventi di trasformazione del territorio”, dell’ulteriore argomento della “incompatibilità sul piano strutturale dei procedimenti ad istanza di parte nei quali è destinato ad essere rilasciato il parere di compatibilità paesaggistica su un intervento in area vincolata, rispetto all’ipotesi tipica del silenzio tra pubbliche amministrazioni: i primi caratterizzati dall’esercizio di competenze distinte, pur in funzione di una determinazione monostrutturata riferibile alla autorità competente per il provvedimento finale nei rapporti verticali con il privato istante, ed in cui l’apporto consultivo dell’autorità preposta al vincolo costituisce espressione di una competenza amministrativa distinta ed autonoma; i secondi invece finalizzati all’acquisizione di atti paritetici di assenso, concerto o nulla osta comunque denominati su uno schema di provvedimento predisposto dall’amministrazione procedente, nell’ambito di una fase decisoria pluristrutturata” (CdS sez. VII 04.01.2023 n. 168; 05.01.2023 n.17; sez. VI, 17.11.2022 n. 10109; 19.08.2022 n. 7293; 24.05.2022 n. 4098).
  • In tal senso si è non da ora anche evidenziato che “l’art. 17-bis l. n. 241 del 1990 non si applica ai casi in cui la richiesta di parere proviene solo formalmente dall’Amministrazione, ma in realtà sostanzialmente dal privato e, comunque, serve in via preminente l’interesse di quest’ultimo” (CdS sez. IV 15.04.2021 n. 3114; 29.03.2021 n. 2633), determinandosi altrimenti, in relazione all’art. 20 l. n. 241/1990, “come effetto pratico … di determinare un ‘implicito’ silenzio assenso in quei casi in cui l’art. 20 lo esclude espressamente. Si avrebbe così, in via interpretativa, la tacita abrogazione di norme espresse (escludenti il silenzio assenso), per di più poste a tutela di interessi pubblici primari” (CdS parere 23.06.2016 n. 1640; CdS sez. IV 27.07.2020 n. 4765).

A prescindere da tali motivazioni, conclude il CGA, la previsione del comma 2 del citato art. 46 l.r. n. 17/2004, nella parte cioè in cui prevedeva con autonoma disciplina regionale il silenzio assenso sulle autorizzazioni paesaggistiche, “deve considerarsi abrogata a partire dal 26 aprile 2011, cioè dal momento di entrata in vigore della legge reg. Sicilia n. 5 del 2011” proprio in ragione del recepimento dinamico, ivi previsto, dell’art. 20 l. n. 241/1990 (C. cost. 15.07.2021 n. 155; secondo ormai pacifica giurisprudenza, da ult. CGARS sez. giur. 17.10.2022 n. 1054).

Avv. Cannizzo Antonino


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".