Soprintendenza: compatibilità paesaggistica e motivazione del diniego

La giurisprudenza amministrativa maggioritaria ritiene che il parere reso dalla Soprintendenza sulla compatibilità paesaggistica di un intervento sia espressione di un ampio potere di “discrezionalità tecnica”.

Con quest’ultima locuzione si intende quel tipo di valutazione posta in essere dalla pubblica amministrazione quando l’esame di fatti o situazioni deve essere effettuato mediante ricorso a cognizioni tecniche e scientifiche di carattere specialistico, a scienze tecniche quali ad esempio la medicina, la biologia, la fisica, l’ingegneria etc.

Per tale ragione, l’accertamento di compatibilità paesaggistica è sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero errore di fatto (cfr. ex multis Tar Catania sent. 515/2021, 3933/2019).

Il Tar Catania nella sentenza n. 515/2021 ha affermato che “nello specifico settore delle autorizzazioni paesaggistiche, dominato dal preminente valore costituzionale della tutela del paesaggio, la motivazione dell’autorizzazione paesaggistica e, a maggior ragione del diniego, deve contenere una puntuale esternazione delle ragioni tecnico-giuridiche che costituiscono il complesso impeditivo alla realizzazione dell’opera.

Inoltre, la motivazione del diniego deve fare riferimento alla descrizione dell’edificio e del progetto, del contesto paesaggistico in cui esso si colloca e del rapporto tra edificio e contesto, teso a stabilire se esso si inserisca in maniera armonica nel paesaggio.

Il Tar Catania, nella sentenza in commento, richiamando altre pronunce, evidenzia che “il diniego di autorizzazione paesaggistica non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, dovendo specificare le ragioni del rigetto dell’istanza con riferimento concreto alla fattispecie concreta (sia in relazione al vincolo che ai caratteri del manufatto) ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell’area interessata dall’apposizione del vincolo (cfr., Cons. Stato, Sez. VI, 29 maggio 2018 n. 3207; 18 maggio 2018, n. 3010; 8 gennaio 2018, n. 67; 30 ottobre 2017, n. 5016; 19 giugno 2017 n. 2968).

Non vi è dubbio che una dettagliata motivazione consente di comprendere le ragioni logico-giuridiche che giustificano il diniego manifestato dalla P.a.; tuttavia, si registrano posizioni giurisprudenziali in contrasto con il principio innanzi descritto.

Invero, il Consiglio di Stato, nella sentenza 1626/2021, in merito alla motivazione, ha affermato che “anche una scarna motivazione del parere contrario sulla compatibilità paesaggistica può essere generalmente ritenuta sufficiente a dare conto del disvalore paesaggistico di un’opera e il giudizio dell’organo preposto alla tutela del vincolo paesaggistico costituisce espressione di discrezionalità squisitamente tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero per errore di fatto conclamato (cfr., e plurimis, Cons. Stato Sez. VI, 15 gennaio 2018, n. 197).

Una scarna motivazione può legittimamente contenere le ragioni che non consentono l’accoglimento dell’istanza di compatibilità, ma è altrettanto vero che il giudizio negativo non si deve “tramutare in una forma sincopata ed apodittica di clausola negatoria della compatibilità paesaggistica di un’opera” (Cons. Stato Sez. VI, 23 aprile 2018, n. 2445).

Va considerato che nel settore paesaggistico, la motivazione può ritenersi adeguata quando risponde ad un modello che contempli, in modo dettagliato, la descrizione dell’edificio mediante indicazione delle dimensioni, delle forme, dei colori e dei materiali impiegati.

Inoltre, la motivazione, anche nella forma “scarna”, deve contenere la descrizione del contesto paesaggistico in cui le opere risultano da realizzare, anche mediante indicazione di eventuali altri immobili esistenti, della loro posizione e dimensioni; del rapporto tra edificio e contesto, anche mediante l’indicazione dell’impatto visivo al fine di stabilire se esso si inserisca in maniera armonica nel paesaggio.(Cons. Stato sent. 5807/2018).

Dunque, le formule stereotipate, utilizzabili per una pluralità indifferenziata di casi, ma senza alcuno specifico riferimento al rapporto tra l’opera e il contesto paesaggistico di inserimento e al contenuto prescrittivo del provvedimento di vincolo, non sembrano assolvere alla loro funzione di indurre il soggetto destinatario del provvedimento di diniego di comprendere, fino in fondo, le ragioni ostative al rilascio di un parere positivo.

Avv. Antonino Cannizzo

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Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto urbanistico discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".