Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, l’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di nulla osta (paesaggistico) è una condizione essenziale per consentire al tecnico di parte di definire il procedimento di condono edilizio ancora pendente, mediante deposito di una perizia giurata.
Dunque, oltre ai requisiti di natura urbanistico-edilizia, la perizia giurata deve asseverare l’esistenza di tutte le condizioni di legge, compreso quelle relative ai vincoli paesaggistici qualora presenti nell’area ove risulti ubicato l’immobile oggetto di condono edilizio.
Per tale ragione, il rilascio da parte della Soprintendenza del parere di compatibilità paesaggistica (espresso o per silentium) è, come già affermato, una condizione essenziale per definire il condono edilizio.
Nel corso degli ultimi mesi, le Soprintendenze siciliane, in riferimento ai procedimenti di cui al terzo condono edilizio, ma presumibilmente anche in riferimento agli altri condoni, hanno trasmesso ai tecnici di parte, ai cittadini e al Comune, una nota con la quale viene precisato che:
“Le istanze di sanatoria ai sensi della l. 326/2003 non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 17 della l.r. 4/2003, ma altresì decorsi i termini per l’emissione del provvedimento, ai sensi dell’art. 32, comma 43 della l. 326/2003, dà luogo al Silenzio Rifiuto.”
Tale nota, generalmente, viene trasmessa in risposta ad una comunicazione di “avvenuta formazione del silenzio assenso sulle istanze di compatibilità paesaggistica per il decorso del termine previsto dall’art. 17 della l.r. 4/2003” inviata in precedenza dal tecnico di parte.
In altre parole, il tecnico comunica alla Soprintendenza l’avvenuta formazione del silenzio assenso e la Soprintendenza risponde evidenziando la formazione del silenzio rifiuto sulla istanza di compatibilità paesaggistica.
Questa è, in sintesi, la situazione che si verifica negli ultimi mesi.
Le note in commento, nella maggior parte dei casi analizzati, non indicano quale sia la conseguenza che discenderebbe dal “silenzio rifiuto”, ma la stessa è intuibile applicando elementari principi di diritto.
Infatti, tra i destinatari della nota figura anche il Comune ove risulta ubicato l’immobile e, per tale ragione, non vi è dubbio che quest’ultimo “sarà costretto” ad avviare il procedimento di annullamento della perizia giurata e/o del titolo abilitativo in sanatoria eventualmente già rilasciato.
In altre parole, da tale rifiuto discendono rilevanti conseguenze anche se non espressamente indicate.
In primo luogo, potrebbe porsi un problema di “falsità” della perizia giurata laddove questa dovesse attestare l’esistenza di un parere maturato per silenzio assenso che viceversa non esiste (o quantomeno, che la Soprintendenza ha dichiarato non esistere). Per la ragione esposta è fondamentale che la perizia si limiti ad indicare i soli estremi di presentazione della richiesta di parere, senza esprimere valutazioni di altra natura.
In secondo luogo, occorre vedere cosa significhi in concreto “silenzio rifiuto”.
La locuzione fa riferimento non ad una situazione di silenzio rigetto (nella quale dunque il parere è da intendersi come negato) ma al caso del procedimento meramente non concluso, e quindi non esitato in un provvedimento significativo (positivo o negativo). Ci si trova dunque di fronte ad un silenzio c.d. inadempimento, a fronte del quale è onere dell’interessato reagire con un ricorso dinanzi al Tar finalizzato a costringere la Soprintendenza a prendere una posizione.
Alla luce di quanto evidenziato, la questione problematica è certamente riconducibile all’applicazione e all’interpretazione dell’art. 17 della l.r. 4/2003 il quale, ai commi 1, 2 e 6, prevede che:
Comma 1: “Per le istanze di concessione in sanatoria e di autorizzazione edilizia in sanatoria presentate entro i termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, come recepita dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 nonché dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dalle leggi regionali 29 febbraio 1980, n. 7 e 18 aprile 1981, n. 70, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono state ancora definite con l’emissione del relativo provvedimento, il richiedente la concessione o autorizzazione in sanatoria può presentare apposita perizia giurata a firma di un tecnico abilitato all’esercizio della professione”.
Comma 2: “La perizia giurata deve asseverare l’esistenza di tutte le condizioni di legge necessarie per l’ottenimento della sanatoria, ivi compreso l’avvenuto pagamento del conguaglio dell’oblazione dovuta o l’avvenuta prescrizione del diritto al conguaglio a debito o al rimborso dell’oblazione stessa nei termini di cui all’articolo 35, comma 12, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come integrato dall’articolo 4, comma 6, del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2 convertito in legge con la legge 13 marzo 1988, n. 68 nonché la presentazione del certificato generale del casellario giudiziale previsto dall’articolo 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall’articolo 2, comma 37, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La perizia giurata deve altresì contenere gli estremi dell’avvenuta richiesta di parere inoltrata agli enti di tutela qualora non possa asseverarsi l’avvenuto rilascio del parere degli stessi enti, al fine di poter computare l’eventuale avvenuta decorrenza del termine perentorio previsto dal comma 6 e del termine perentorio previsto per il tacito accoglimento delle istanze di sanatoria dal presente comma.
Decorso il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione di detta perizia giurata da parte del comune, qualora non venga comunicato all’interessato alcun provvedimento motivato di diniego, la concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria si intende accolta, sempre che si sia provveduto o si provveda entro i successivi trenta giorni al versamento a favore del comune degli oneri concessori dovuti in base a quanto calcolato in via provvisoria dalla perizia giurata e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli uffici comunali da adottarsi entro il termine perentorio di cui al comma 3; nell’ipotesi di rateizzazione si provvede con le modalità di cui al comma 5.”
Comma 6: “Gli enti di tutela di cui ai commi 8 e 10 dell’articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 devono rilasciare il proprio parere entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta ed entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per le richieste già presentate agli enti prima di tale data; decorsi tali termini il parere deve intendersi favorevolmente reso. Il decorso di detti termini può essere sospeso una sola volta dal responsabile del procedimento per richiedere chiarimenti e integrazioni esclusivamente agli interessati che hanno richiesto il parere; la sospensione non può in nessun caso superare i trenta giorni, trascorsi i quali il termine riprende a decorrere.”
Secondo il Tar Palermo, nella sentenza n. 2807 emessa il 15 ottobre 2021, l’art. 17 andrebbe interpretato nel seguente modo: “la norma concede una mera facoltà al richiedente di accelerare la definizione della pratica di sanatoria pendente presentando apposita “perizia giurata” – come tale esercitabile soltanto ad iniziativa di parte – si rileva che il successivo comma 2 stabilisce anche quale debba essere il contenuto della perizia giurata, prevedendo un chiaro collegamento con il comma 6.”
Ed ancora, “la necessità dell’attivazione dello speciale procedimento acceleratorio su iniziativa di parte e per il tramite della presentazione di una apposita perizia giurata, ai fini della formazione per silentium del parere favorevole della Soprintendenza, si ricava dalla lettura della norma nel suo complesso (…)”.
Dunque lo speciale procedimento “acceleratorio” previsto dalla norma in esame deve essere attivato su iniziativa del richiedente la concessione in sanatoria a quella data pendente, attraverso la presentazione al Comune competente di un’apposita perizia giurata asseverante la ricorrenza di tutte le condizioni di legge per la sanatoria.
Inoltre, in riferimento agli aspetti paesaggistici, la perizia deve contenere il riferimento dell’avvenuta presentazione della richiesta di parere agli enti di tutela, tra cui fa parte anche la Soprintendenza.
Ne deriva che, il Tar Palermo, in riferimento all’interpretazione del comma 6 dell’art. 17, che prevede la formazione del silenzio assenso decorsi 180 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ha precisato che si deve “escludere ogni altra interpretazione volta ad attribuire all’invocato comma 6 il valore di norma generale operante al di fuori dello speciale procedimento introdotto e disciplinato dalla norma in esame.”
Ne deriva dunque la conseguenza che non matura alcun silenzio assenso sulla istanza di parere della Soprintendenza in assenza della successiva redazione della perizia giurata. Viceversa, il deposito della perizia effettuato celermente dopo l’avvenuto decorso dei termini assegnati alla Soprintendenza (e comunque prima che quest’ultima manifesti la propria tesi contraria) consente di consolidare il silenzio assenso paesaggistico.
Orbene, nel caso affrontato dal Tar Palermo, il cittadino non aveva depositato alcuna perizia giurata e, pertanto, non risultava che avesse mai attivato la speciale procedura acceleratoria: dunque, non trovava applicazione il meccanismo del silenzio assenso disciplinato dall’art. 17 della l.r. 4/2003.
In conclusione, la ricostruzione più corretta appare essere la seguente:
a) se (decorsi inutilmente i termini dopo la presentazione dell’istanza alla Soprintendenza) viene depositata a stretto giro di posta la perizia giurata, si può ritenere acquisito il silenzio assenso paesaggistico.
b) se (decorsi inutilmente i termini dopo la presentazione dell’istanza alla Soprintendenza) quest’ultima interviene sostenendo la tesi della avvenuta maturazione di un silenzio rifiuto, non appare più possibile depositare la perizia giurata e si è costretti ad aprire un contenzioso con l’Ente di Tutela.
Avv. Antonino Cannizzo Avv. Vittorio Fiasconaro
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