Strutture precarie: l’evoluzione del concetto di facile amovibilità

Mondello - Foto di Emilia Machì

Di recente è stata affrontata la questione degli interventi realizzabili all’interno di un volume chiuso, realizzato ai sensi dell’art. 20 della L.R. 4/2003, a cui pertanto si rimanda ⬇️.

Con il presente contributo, invece, si richiamano due recenti pronunce che analizzano il concetto di precarietà e di facile amovibilità sotto il profilo funzionale e strutturale.

La posizione del Tar Palermo sent. n. 1105/2023

Il Tar Palermo, richiamando un proprio precedente, ha precisato che: “l’apprezzamento della cd. precarietà, seppur diversamente disciplinata in ambito regionale, non possa prescindere dalla presenza di specifiche connotazioni di fatto che caratterizzano l’intervento edilizio e dall’uso cui lo stesso è preordinato. In tema di strutture precarie o di facile rimovibilità, infatti, va ritenuto che non sia necessaria alcuna concessione edilizia soltanto quando l’opera non costituisca trasformazione urbanistica del territorio e sia costituita da intelaiature non infisse né al pavimento né alla parete dell’immobile cui può (e deve) essere semplicemente addossata, né deve essere chiusa in alcun lato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2005, n. 6193). Occorre, inoltre, avere riguardo alla destinazione d’uso dell’opera, sicché una struttura che sia destinata a dare una utilità prolungata nel tempo non può considerarsi precaria e, quindi, come tale realizzabile senza autorizzazione” (T.A.R. Palermo, Sez. II, -OMISSIS-319/2009).

Dunque, il concetto di precarietà, a differenza delle posizioni giurisprudenziali che si sono affermate negli ultimi anni, si baserebbe anche sulla “destinazione d’uso dell’opera“, nel senso che una struttura che venga utilizzata in modo prolungato nel tempo non può considerarsi precaria.

La posizione del C.G.A.R.S. sent. n. 322.2023

Ad analoghe considerazioni si pone la decisione del C.G.A.R.S. (sent. 322/2023) nella parte in cui, richiamando precedenti pronunce emesse dal Consiglio di Stato, ha affermato che:

a) “Le caratteristiche delle opere in questione (tre capannoni), infatti, non soddisfano il criterio — di natura funzionale e non strutturale — individuato dalla giurisprudenza per qualificare una opera di natura temporanea. Essendo i manufatti realizzati, nel caso di specie, stabilmente funzionali alle esigenze dell’impresa, essi non possono beneficiare del regime proprio delle opere precarie, anche qualora fossero realizzati con materiali facilmente amovibili” (Cons. Stato, sez. VI, n. 8 del 2022);

b) ed ancora: “La smontabilità e la natura precaria d’una costruzione non sono sinonimi, poiché la precarietà è un dato non già materiale, ma funzionale. Infatti, temporanea e precaria è solo quella struttura che, per sua oggettiva finalità, reca in sé visibili i caratteri della durata limitata in un breve lasso di tempo, a nulla rilevando la destinazione intenzionale del proprietario; quindi, perché una struttura sia qualificata come precaria, è necessario che sia destinata ad un uso specifico e temporalmente limitato del bene e anzi la stagionalità non esclude, anzi postula il soddisfacimento di interessi non occasionali e stabili nel tempo. Sicché non può dirsi meramente precario un lido balneare sol perché ha talune parti strutturali amovibili, mentre esso postula, come ogni altra impresa commerciale, il soddisfacimento di interessi non occasionali e stabili nel tempo, non necessariamente legati solo alla stagione balneare.” (Cons. Stato, sez. VI, n. 5911 del 2021);

c) ed infine: “Il carattere precario di un manufatto deve essere valutato non con riferimento al tipo di materiali utilizzati per la sua realizzazione, ma avendo riguardo all’uso cui lo stesso è destinato, nel senso che, se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersi la natura precaria dell’opera, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata” (Cons. Stato, sez. VI, n. 150 del 2018).

Conclusioni

Fino a qualche anno fa il concetto di facile amovibilità era definito nei seguenti termini: “un’opera si può definire precaria in base alla “combinazione sistemica del materiale e del metodo applicativo utilizzati; combinazione che deve consentirne, almeno virtualmente (e dunque nella previsione progettuale), lo smontaggio (o comunque l’asportazione) senza “distruzione” dei componenti mobili e senza ricorso alla “demolizione” delle parti fisse alle quali sono ancorate».” (Parere n. 275 del 23 ottobre 2020).

Oggi, il concetto di facile amovibilità è legato sia alle tecniche costruttive che all’utilizzo delle opere.

Avv. Antonino Cannizzo


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".