Termine di decorrenza della prescrizione per il saldo dell’oblazione e gli oneri concessori nel condono – Il Tar Catania ribadisce il criterio da utilizzare

Termine di decorrenza della prescrizione per il saldo dell’oblazione e gli oneri concessori nel condono

Il Tar Catania ribadisce il criterio da utilizzare

L’art. 35, comma 18, della legge n. 47/1985 prevede testualmente che “fermo il disposto del primo comma dell’art. 40 e con l’esclusione dei casi di cui all’art. 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest’ultima si intende accolta ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all’accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l’eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti“.

Secondo l’orientamento pacifico della Giurisprudenza il termine di trentasei mesi decorre dalla presentazione della domanda di condono, ove completa di tutti gli elementi, ovvero (se non completa), dall’avvenuto adempimento della richiesta integrazione documentale

L’omessa presentazione della documentazione prescritta per la domanda di condono impedisce il decorso sia del termine di ventiquattro mesi per la formazione del silenzio assenso, sia di quello di trentasei mesi per la prescrizione di eventuali crediti a rimborso o a conguaglio dell’oblazione versata.

Muovendo da questa ricostruzione interpretativa, la Giurisprudenza Amministrativa ritiene che, anche per il conguaglio dell’oblazione dovuta in caso di condono edilizio, il dies a quo non possa coincidere con la presentazione della domanda, qualora questa sia sfornita della documentazione tecnica ed istruttoria prescritta dalla normativa. La decorrenza del termine di prescrizione presuppone (tanto in favore dell’amministrazione per l’eventuale conguaglio, quanto in favore del privato per l’eventuale rimborso) che la pratica di sanatoria edilizia sia definita in tutti i suoi aspetti e siano, per l’effetto, precisamente determinabili, alla stregua dei parametri stabiliti dalla legge, l’an ed il quantum dell’obbligazione gravante sul privato; ciò che riflette puntualmente la ratio sottesa all’art. 2935 c. c., ai sensi del quale la prescrizione non può decorrere se non “… dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere“.

Per quanto il calcolo del conguaglio dell’oblazione possa essere effettuato a prescindere dall’avvenuto rilascio della sanatoria, può addebitarsi all’Amministrazione l’inerzia nell’esercizio del suo diritto al pagamento delle relative somme solo se questa sia stata effettivamente messa in condizione di poter accertare la sussistenza di tutti i requisiti per il rilascio del titolo in sanatoria, l’effettiva entità degli abusi compiuti ed i versamenti già effettuati dal privato a tale titolo.

L’attività di determinazione del residuo dovuto, infatti, non avrebbe alcuna giustificazione, ove, in un secondo momento, si accertasse (per esempio) l’insussistenza dei requisiti per il rilascio del titolo edilizio.

In termini sostanzialmente analoghi anche la determinazione definitiva degli oneri concessori dovuti per la realizzazione di un immobile presuppone l’accertamento definitivo della cubatura effettivamente realizzata; condizione, anche questa, che si realizza solo a partire dal momento del rilascio del definitivo atto di assenso alla sanatoria sulla cui base è possibile effettuare il calcolo delle somme dovute a tale titolo. E il relativo termine è decennale.

Analoghe considerazioni vanno fatte riguardo all’estinzione del diritto alla riscossione degli interessi maturati sulle somme dovute sia a titolo di conguaglio dell’oblazione, sia di oneri concessori, non potendosi dubitare, in ragione dell’accessorietà che li lega ai rispettivi crediti, del loro assoggettamento ai medesimi termini di decorrenza della prescrizione valevoli per le voci che fungono da loro base di calcolo.

Nel caso affrontato dal Tar Catania con la sentenza n. 2713/2021 il Comune aveva richiesto al ricorrente la trasmissione della seguente documentazione:

– certificato di idoneità statica munito del visto di avvenuto deposito presso l’Ufficio del Genio Civile;

– accatastamento;

– perizia giurata sulle dimensioni e lo stato delle opere.

I Giudici hanno chiarito che il termine di 36 mesi (dopo i quali matura la prescrizione del diritto di ottenere il pagamento del conguaglio dell’oblazione) veniva a decorrere dalla data di completamento dell’invio della documentazione richiesta.

Avv. Vittorio Fiasconaro

Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.