Terzo condono edilizio e compatibilità paesaggistica

Aspra, frazione di Bagheria - Foto di Emilia Machì

Fino al 19 dicembre 2022, nella Regione Siciliana il terzo condono edilizio trovava applicazione anche nelle aree gravate da vincolo paesaggistico.

Con la pronuncia n. 252 (del 19 dicembre) del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimità costituzionale dell’art. 25-bis della L.R. 16/2016, rubricato «Norma di interpretazione autentica», che così stabiliva:

«1. L’articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dell’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l’ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente. 2. Per la definizione delle pratiche di sanatoria di cui al presente articolo, gli enti competenti rilasciano il nulla osta entro i termini previsti dalla normativa vigente».

A giudizio della Corte Costituzionale , l’art. 25-bis, “a dispetto della qualificazione fornita dal legislatore regionale, ha carattere innovativo perché – consentendo, con efficacia retroattiva, la sanatoria delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità relativa – è in evidente contrasto con quanto stabilito dalla disposizione che intende interpretare”.

Il complesso iter di recepimento del terzo condono in Sicilia

Occorre premettere che, sulle modalità di recepimento del terzo condono edilizio, ad opera dell’art. 24 della legge reg. Sicilia n. 15 del 2004, si è instaurato un nutrito contenzioso nell’ambito del quale il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, prendendo posizione per la prima volta con il parere n. 291 del 2010, ha ritenuto che il divieto di cui all’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, andrebbe inteso in Sicilia come riferito unicamente ai vincoli assoluti e non anche a quelli relativi.

Secondo il CGARS, segnatamente, l’art. 23 della l.r. n. 37 del 1985 sostituirebbe con un unico articolo gli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985 i quali, nella loro formulazione originaria, ammettevano – nel definire le condizioni di applicabilità del condono – la sanatoria delle opere abusive realizzate in zone soggette a vincoli di inedificabilità relativa.

In virtù dell’accorpamento indicato, il testo dei citati artt. 32 e 33 vigente nella Regione siciliana sarebbe impermeabile alle modifiche successivamente apportate dalla legislazione statale e quindi coinciderebbe tuttora con la versione iniziale, con la conseguenza che in Sicilia il divieto di cui all’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, «deve considerarsi riferito unicamente ai vincoli “assoluti”, e non anche a quelli cosiddetti relativi; per i quali ultimi può, invece, ottenersi la concessione in sanatoria, ove si realizzino tutte le altre condizioni stabilite dal predetto art. 32-33, ancora vigente nella Regione».

L’orientamento (unanime) della giurisprudenza amministrativa siciliana

A tale indirizzo ermeneutico si è conformata, pressoché unitariamente, la successiva giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 6 settembre 2021, n. 2513; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, del 13 febbraio 2019 n. 420; TA.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 1069/2018; Sez. I, n. 2922/2017, Sez. II n. 1526/2016).

La posizione della Corte Costituzionale

Nella sentenza in commento, ossia la n. 252/2022, ha osservato la Corte Costituzionale che:

  • “già sulla base della sua portata letterale, infatti, l’art. 24 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2004 richiama espressamente l’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, nella sua integralità. Di conseguenza, tale rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali questa deve essere rilasciata, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell’art. 32, che attribuisce «carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta»…
  • In tal senso, si è espressa ripetutamente, tra l’altro, la Corte di cassazione penale, chiarendo, in termini che questa Corte reputa condivisibili, che la legge reg. Sicilia n. 37 del 1985, nel recepire il primo condono edilizio, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non può prevalere sulla normativa statale sopravvenuta che disciplina, in ogni suo aspetto, il terzo condono edilizio e che è anch’essa recepita dalla citata legge reg. Siciliana n. 15 del 2004 (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenze 24 giugno 2021, n. 30693, 8 aprile 2016, n. 45527, e 27 ottobre 2011, n. 45977)”.
  • Né, peraltro, ad avviso della Corte, la portata innovativa della disposizione censurata può ritenersi legittima espressione della competenza statutaria primaria della Regione Siciliana nelle materie dell’urbanistica e della tutela del paesaggio (art. 14, primo comma, lettere f ed n), giacché la previsione all’esame si pone in contrasto con una disposizione che assurge a norma di grande riforma economico-sociale, tale dovendo ritenersi “le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32, comma 27, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d)”.

Il Tar Palermo in una recente pronuncia (2533/2023) ha affermato di voler aderire “a quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale nella sent. 252/2022) e, conseguentemente, che “la normativa regionale in esame non consente il condono degli abusi realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico“.

Dunque, si delineano due scenari: alcuni soggetti, che hanno ottenuto il parere di compatibilità paesaggistica entro il 19 dicembre 2022, ed hanno già provveduto al deposito della perizia giurata ex art. 28, hanno potuto definire la pratica; altri, invece, che hanno “temporeggiato”, riceveranno il diniego e il contestuale ordine di demolizione.

Avv. Cannizzo Antonino


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".