Tettoia realizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Criteri per la regolarizzazione

Nella sentenza n. 394 del 2021, il Tar Palermo si occupa del problema della regolarizzazione di una tettoia realizzata entro i 150 metri dalla battigia, in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

La prima questione esaminata dal Tar Palermo riguarda l’applicabilità o meno del vincolo di inedificabilità assoluta, ex art. 15 l.r. n. 78 del 1976, nel caso in cui l’immobile su cui risulti realizzata la tettoia sia stato costruito in data antecedente alla emanazione della legge regionale innanzi indicata.

Quest’ultima considerazione, secondo il Tar Palermo, consente di ritenere non applicabile il vincolo di inedificabilità assoluta. Tuttavia, la presenza del vincolo paesaggistico, apposto in epoca antecedente alla realizzazione dell’immobile, richiede una ulteriore e dirimente analisi.

Non vi è dubbio, infatti, che la procedura volta alla regolarizzazione della tettoia comporti unicamente l’acquisizione del nulla osta da parte della Soprintendenza, trattandosi comunque di area soggetta a vincolo paesaggistico.

Per tale ragione, la normativa applicabile al caso in esame, nella specie il D.P.R. 31/17, per come richiamato anche dal decreto dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali n. 3000/17, consente per gli interventi di lieve entità la soggezione ad un procedimento autorizzatorio semplificato (allegato 2, punto b17 del DPR richiamato “realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su piu’ lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc”).

A tal proposito, il D.P.R. 31/17, al comma 9 dell’art. 11, prevede la formazione del silenzio assenso in caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei sessanta giorni dall’istanza.

È d’uopo osservare come, in ultimo, l’art. 17 del D.P.R. 31/17, come detto applicabile al caso in esame, fa espresso rinvio all’art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/04, con ciò imponendo la rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell’intervento e delle opere da realizzare o già realizzate.

Infine, l’articolo 20 della L.R. 4/2003 al comma 5 espressamente estende l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo per la regolarizzazione delle opere della stessa tipologia già realizzate.

Dunque, la realizzazione di una tettoia in assenza delle prescritte autorizzazioni, si potrà regolarizzare mediante il procedimento autorizzatorio semplificato di cui al d.P.R. 31/2017 nonostante l’immobile ricada in area vincolata paesaggisticamente.

Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".