Tettoie in Sicilia: cila o permesso di costruire? Il rapporto tra l’art. 20 della l.r. 4/2003 e il d.P.R. 380/2001. Breve nota a Cass. Pen., sentenza 4 febbraio 2022, n. 3966.

La sentenza in commento si sofferma, sotto il profilo penalistico, sulle conseguenze che discendono dalla mancata osservanza del corretto iter amministrativo, previsto dalle leggi regionali e/o dal Testo Unico Edilizia (d.P.R. 380/2001), nell’ipotesi di realizzazione di una tettoia.

La Corte, in particolare, analizza il rapporto sussistente tra l’art. 20 della l.r. 4/2003 e gli artt. 3, 10 e 31 del Testo Unico e, dopo una lunga e approfondita disamina di tali norme, afferma il seguente principio di diritto: “costituisce principio assolutamente consolidato quello in forza del quale per la realizzazione di una tettoia è necessario il permesso di costruire, ai sensi del d.P.R. 380/2001, artt. 3, 10 e 31 (cfr. per tutte, Sez. 3, n. 30657 del 20.12.2016 la quale, nell’occasione, ha anche precisato che le disposizioni appena citate del d.P.R. 380/2001 prevalgono rispetto alla disciplina di cui alla l.r. Sicilia 4/2003, art. 20)”.

Il principio di diritto innanzi riportato suscita parecchie perplessità nella parte in cui prevede il permesso di costruire, quale titolo edilizio, per la realizzazione di una tettoia a prescindere dalle dimensioni e, soprattutto, nel momento in cui si pone in aperto contrasto con l’art. 20 della l.r. 4/2003.

FATTO

La vicenda in esame trae origine dalla realizzazione, in zona sismica, di alcuni interventi edilizi in assenza del permesso di costruire e senza la necessaria e preventiva autorizzazione del Genio Civile.

Nello specifico, le opere realizzate consistevano nella:

a) trasformazione di un terrazzino in parte in un ambiente chiuso adibito a cucina-soggiorno (per una superficie paria circa 34 mq, altezza alla gronda di circa 2,25 metri e volume non autorizzato di circa 77,45 mc);

b) realizzazione di un balcone;

c) realizzazione, con copertura e chiusura, in coibentato, del balcone per una superficie pari a circa 5 metri quadrati;

d) realizzazione di una strada di accesso ad un terreno, realizzando sezioni di sbancamento di altezza variabile da uno a sette metri circa, in epoca antecedente e prossima al 15 giugno 2017.

I giudici di merito hanno ritenuto che tali attività edilizie presentassero profili di rilevanza penale, così condannando gli imputati per i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b), 93, 94 e 95 del D.P.R. n. 380 del 2001.

Tettoia e vincolo paesaggistico ⬆

Con sentenza emessa in data 5 luglio 2021, impugnata con ricorso per Cassazione, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina che aveva dichiarato la penale responsabilità di due soggetti imputati per i reati innanzi descritti, ed aveva condannato il primo alla pena di cinque mesi di arresto e 15.000,00 euro di ammenda, e il secondo alla pena di tre mesi arresto e 10.000,00 euro di ammenda non riconoscendo, ad entrambi, le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale.

PROFILI PROCESSUALI

Il primo motivo di ricorso è quello che merita di essere esaminato con particolare attenzione, visto che vengono in luce i rapporti tra l’art. 20 della legge della Regione Sicilia n.4 del 2003 e il reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 380 del 2001,che si configura quando, “salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, vengono eseguiti lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione”.

Nello specifico, i ricorrenti hanno lamentato la violazione di legge e il vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei reati.

per approfondire il concetto di opera precaria e di facile rimozione ⬆

Invero, nel ricorso è stato sostenuto che i fatti in contestazione non costituissero reato perché le opere edilizie erano state realizzate conformemente all’art. 20 L.R. 4/2003, come riconosciuto anche dalle autorità competenti.

Ed in effetti, l’art. 20 della legge regionale, nel pieno rispetto dell’autonomia statutaria e del riparto delle competenze sancite dalla Carta costituzionale, consente la realizzazione di una serie di opere senza la necessità di titoli abilitativi.

La norma dispone che “in deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l’acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo”.

Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto che il ricorso fosse infondato argomentando la propria tesi sulla considerazione del fatto che “secondo un principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza penale di legittimità, in materia urbanistica, le disposizioni introdotte da leggi regionali, anche se a Statuto speciale, devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale, e conseguentemente devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi”, precisando altresì che una norma emessa da una Regione, ancorché a Statuto speciale, non può prevalere sulle norme nazionali in materia penale.

Invero, la sentenza in commento sottolinea la necessità che le norme emesse dalla Regione, anche nell’ambito dell’autonomia statutaria, debbano rispettare i principi fondamentali dell’ordinamento.

Nello specifico, il testo della pronuncia della Cassazione sottolinea che “il potere di incidere sulla sanzionabilità penale spetta al solo legislatore statale, anche in materia di estinzione del reato o della pena, o di non procedibilità (Corte cost., n. 232 del 2017, n. 183 del 2006, n. 70/2005, n. 196/2004, n. 327/2000, n. 149/1999 e n. 487/1989), ed anche con riferimento alle Regioni ad autonomia speciale, pur quando esse, nei loro statuti, prevedano competenze legislative ditipo primario”.

I giudici supremi passano dall’argomentare la necessità del rispetto dei principi urbanistici alla inderogabilità del potere legislativo statale in materia penale, senza spendere alcuna precisazione ulteriore e, così facendo, sollevando notevoli problematiche applicative nella prassi, non riuscendo ad orientare con sufficiente chiarezza l’agire del cittadino e nemmeno quello degli uffici tecnici.

PROFILI URBANISTICI

“(…) costituisce principio assolutamente consolidato quello in forza del quale per la realizzazione di una tettoia è necessario il permesso di costruire (…)” questa è, essenzialmente, la frase che ha alimentato un vivace dibattito tra i tecnici.

Quanto affermato si pone in evidente e aperto contrasto con il contenuto dell’art. 20 della l.r. 4/2003 il quale, al contrario di quanto precisato dalla Cassazione, non prevede il permesso di costruire, quale titolo edilizio, per la realizzazione di una tettoia che non superi i 50 mq e che sia di facile rimozione; nel caso in esame, le opere realizzate non sono riconducibili a quelle disciplinate dall’art. 20 e, dunque, il ragionamento seguito dalla Corte appare coerente.

Infatti, in ordine alla dimensione, la tettoia realizzata sembra rispettare il limite di mq 50 indicati dall’art. 20 della l.r. 4/2003 ma la previsione, al suo interno, di una cucina/soggiorno, nonché la chiusura perimetrale, la pone in evidente contrasto con l’articolo in commento. Inoltre, le ulteriori opere abusivamente realizzate, singolarmente o unitariamente considerate, non sono certamente riconducibili al concetto di opere precarie e, dunque, non regolarizzabili mediante l’applicazione del comma 6 dell’art. 20 in commento.

Avv. Antonino Cannizzo – Avv. Annalisa Nocera

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Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".