Ultime pronunce in materia di agibilità – Il punto sul Tar Catania

Foto di Emilia Machì

1. Ammissibilità della agibilità provvisoria ?

Il rilascio del certificato di agibilità non è un atto dovuto da rilasciare automaticamente dopo che la costruzione sia stata realizzata a seguito di apposito titolo edilizio. A tal proposito il Tar (sentenza n. 731 del 2022) chiarisce che occorre verificare a tal fine le condizioni di sicurezza e di salubrità dell’edificio e, inoltre, la conformità delle opere realizzate alle previsioni progettuali (altrimenti l’ordinamento non contemplerebbe un titolo autonomo ed ulteriore – cioè il certificato di agibilità – rispetto al titolo edilizio). Nel caso in cui peraltro sia in corso un procedimento di sanatoria (per modifiche successive all’immobile) nelle more della definizione di tale procedimento il certificato di agibilità non può essere rilasciato in quanto non vi è – ancora – conformità dell’opera rispetto alle previsioni progettuali e al titolo edilizio. Ovviamente tale conformità potrà eventualmente sopravvenire a seguito del provvedimento del Comune di accoglimento dell’istanza di sanatoria. Il punto importante è che il Tar ha chiarito come (in un caso simile) non può ipotizzarsi il rilascio di un certificato provvisorio di agibilità subordinato alla condizione del positivo esito del procedimento di sanatoria, in quanto, o l’immobile è agibile, oppure non lo è.

2. Ammissibilità della agibilità parziale ?

Nell’altro caso affrontato il Comune aveva emesso una ordinanza con cui era stata disposta la demolizione di una porzione di immobile ritenuta abusiva rispetto ad un edificio preesistente che era regolare. L’interessato aveva chiesto il rilascio di una agibilità parziale in relazione alla sola porzione di edificio legittima. Il Tar (sentenza n. 333 del 2022) ha rigettato tale istanza sostenendo che l’agibilità parziale non può essere assentita allorquando non sussista la regolarità urbanistica ed edilizia dell’intero fabbricato. E questo perché non era stata attuata la separazione di fatto e di diritto fra la parte abusiva dell’immobile e quella legittimamente realizzata; con ciò risultando materialmente impossibile impedire la fruizione di quella porzione di fabbricato per la quale l’agibilità non poteva essere riconosciuta. I Giudici hanno stabilito che non era il Comune a dover provare che la parte non regolare del fabbricato fosse inaccessibile, gravando il relativo onere a carico della parte interessata, poiché l’unitarietà dell’immobile fa presupporre che esso sia accessibile nella sua interezza. Nel caso esaminato l’interessato non aveva fornito alcuna prova in ordine all’inesistenza di collegamenti strutturali e funzionali fra la parte di fabbricato abusiva e il resto dell’immobile.

3. Dichiarazione di inagibilità e partecipazione procedimentale

A fronte della necessità di dichiarare l’inagibilità di un immobile il Comune ha due strade:

a) il percorso ordinario basato sull’art. 26 D.P.R. n. 380/2001 (alla cui stregua “la presentazione della segnalazione certificata di agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”) e sull’ art. 222 del R.D. n. 1265/1934 (alla cui stregua “Il podestà, sentito l’ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero”).

b) il percorso eccezionale basato sul potere di ordinanza ex art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti [, anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.”)

Ora, i procedimenti ordinari sono resi meno celeri dal necessario rispetto delle norme sull’esercizio di poteri amministrativi di cui al Capo III della L. n. 241/1990. Se dunque sussistono impellenti esigenze di tutela della pubblica incolumità è legittima la scelta dell’Amministrazione di attivarsi a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000: in quest’ultimo caso la urgenza nel provvedere che consente la omissione del dialogo endoprocedimentale deve considerarsi sussistente in re ipsa (sentenza n. 922 del 2021).

E’ dunque corretta (in questo caso) la mancata partecipazione procedimentale.

Avv. Vittorio Fiasconaro

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Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.