Si può chiedere l’intervento sostitutivo in caso di inerzia del Comune nell’avviare una variante al Prg ?

Foto di Emilia Machì

Il Tar Catania ritiene di sì (sentenza n. 2596 del 2021).

Il caso era quello di un soggetto sul cui fondo era stato previsto dal Prf un vincolo preordinato all’esproprio, da tempi scaduto.

Come è noto, preso atto della decadenza del vincolo espropriativo sussiste l’obbligo per il Comune di “reintegrare” la disciplina urbanistica dell’area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione, pur sempre rimanendo la scelta della destinazione più idonea e adeguata riservata al potere discrezionale del Comune .

Il proprietario può infatti presentare un’istanza volta a ottenere l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica e l’Amministrazione è tenuta a esaminarla, anche nel caso in cui la richiesta medesima non sia suscettibile di accoglimento, con l’obbligo di motivare congruamente tale decisione, fermo che la decadenza dei vincoli espropriativi precedentemente in vigore non comporta necessariamente che l’area debba conseguire proprio la destinazione urbanistica richiesta dalla parte ricorrente, essendo, in ogni caso,rimesse al potere discrezionale dell’Amministrazione comunale la verifica e la scelta della destinazione, in coerenza con la più generale disciplina del territorio, meglio idonea e adeguata in relazione all’interesse pubblico al corretto e armonico suo utilizzo.

Va precisato, inoltre, che l’obbligo gravante sul Comune, in caso di decadenza di vincolo espropriativo, va assolto mediante l’adozione di una variante specifica o di variante generale, ossia attraverso gli unici strumenti che consentono alle Amministrazioni comunali di verificare la persistente compatibilità delle destinazioni già impresse ad aree situate nelle zone più diverse del territorio comunale rispetto ai principi informatori della vigente disciplina di piano regolatore e alle nuove esigenze di pubblico interesse.

Il potere di conformazione urbanistica è attribuito dalla legge all’organo consiliare.

Ora, il problema è quello di capire se, presentata una prima volta l’istanza senza avere ottenuto alcun riscontro, l’interessato può (per questa specifica situazione) presentare una seconda istanza da rivolgere ad un diverso soggetto del Comune munito di potere di intervento sostitutivo a fronte della inerzia.

L’art. 2 della legge reg. Sic. 21 maggio 2019, n. 7 prevede che “in caso di inerzia il potere sostitutivo è attribuito al dirigente apicale della struttura in cui è inserito l’ufficio preposto all’emanazione del provvedimento o, in mancanza, al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 10. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile,ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dall’articolo55 bis e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni e,in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria” e che “decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui ai commi 3 e 4, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”.

Orbene, con riferimento al procedimento di“reintegrazione” della disciplina urbanistica dell’area in questione appare indubbio che il primo segmento procedimentale è caratterizzato dallo svolgimento – da parte del competente Ufficio dell’Ente interessato – di attività preparatorie e strumentali a quella- propriamente decisoria e deliberativa – propria dell’organo consiliare, al quale spetta l’adozione del provvedimento conclusivo, espressione del potere di conformazione urbanistica.

Ne consegue che il titolare del potere sostitutivo deve in effetti concludere il procedimento (segnatamente, il segmento procedimentale di competenza dell’Ufficio comunale), attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Al fine di identificare chi sia tale soggetto, ed in assenza di una indicazione pubblicata nel sito internet ufficiale dell’Ente, occorre individuare in prima battuta il dirigente del settore competente, e nel caso lui stesso sia il funzionario inerte, ci si può rivolgere al Segretario Comunale.

In questi casi, l’interessato potrà (in esito all’inerzia anche del soggetto munito di potere sostitutivo) rivolgersi al Tar che in pochi mesi emetterà una sentenza con la quale ordinerà a quest’ultimo di concludere il relativo (segmento di) procedimento in un termine prefissato.

Avv. Vittorio Fiasconaro

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Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.