Variante al P.r.g. e V.A.S. Come e quando attivare la procedura di V.A.S.

Pantelleria - Foto di Emilia Machì

Il C.G.A.R.S., con il parere n. 395/2023, ha chiarito i presupposti per l’applicazione della V.A.S., in caso di variante al P.R.G., ed ha ricostruito il quadro normativo di riferimento.

La questione trae origine da un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da un Comune, nei confronti del Dipartimento regionale urbanistica e della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali dell’A.R.T.A., avverso il decreto che dispone “l’assoggettamento alla procedura di valutazione ambientale strategica della proposta di “Piano Urbanistico Commerciale – Variante allo strumento urbanistico ai sensi del 5° comma dell’art. 5 della L.R. n. 28 del 22/12/99”.

Il quadro normativo di riferimento

Secondo il C.G.A.R.S. la valutazione ambientale strategica, ad eccezione dei casi previsti dal comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 152/2006, non è sempre necessaria; ciò si ricava dal quadro normativo che la disciplina.

A mente dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 «[l]a valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.».

Prosegue, poi, il comma 3 del citato art. 6 che per «i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente».

Il procedimento preliminare volto ad accertare se il piano o programma possa determinare impatti significativi sull’ambiente (e, pertanto, debba essere sottoposto a V.A.S.), denominato «verifica di assoggettabilità», è disciplinato dal successivo art. 12.

L’art. 12, al comma 6, prevede che «[l]a verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati».

Non solo, dunque, la valutazione ambientale strategica non è sempre necessaria nel caso difettino «impatti significativi sull’ambiente», ma nel procedimento di assoggettabilità viene, ulteriormente, specificato che nel caso di piano già sottoposto a V.A.S. l’esame debba essere limitato «ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati».

Le ipotesi sottratte alla V.A.S.

Con riferimento, poi, alle ipotesi sottratte alla V.A.S. di «piccole aree a livello locale» ovvero di «modifiche minori» del piano medesimo giova puntualizzare che è irrilevante l’estensione dell’area ai fini dell’assoggettabilità a V.A.S., essendo, unicamente, determinante la valutazione degli effetti significativi sull’ambiente.

La posizione della giurisprudenza (amministrativa e costituzionale)

– «l’incidenza su un’area geograficamente ristretta non esclude la VAS, qualora il piano è valutato come idoneo a produrre impatti significativi sull’ambiente, per converso, anche una modifica di piano che abbracci un ambito esteso può non essere assoggettata a VAS, ove da essa non conseguano impatti significativi sull’ambiente (arg. ex Corte cost., Sent., 22-07-2009, n. 225, ove si accenna all’irrilevanza della sola estensione dell’area ai fini dell’assoggettabilità a VAS e alla portata determinante esplicata sul punto dalla valutazione degli effetti significativi sull’ambiente. Sul tema, cfr., ex multis, T.A.R. Cagliari, sez. II, 18/04/2018, n.349).

L’aggettivo «minori», riferito alle modifiche di piano, per assumere un significato utile e non essere relegato al rango di inutile doppione dell’altra previsione, concernente i piani che interessano piccole aree, quindi, non può che riferirsi a qualcosa di diverso dall’ambito geografico o territoriale di riferimento. Ne consegue che, “le modifiche minori” non sono tali perché riferite ad una porzione limitata di territorio, ma in quanto, lungi dal porsi come un rifacimento del piano, ne modificano soltanto alcuni aspetti, senza produrre sulle componenti ambientali conseguenze eccedenti quelle già investigate nella procedura di VAS svolta per il Piano originario (cfr. TAR Lombardia, Milano, III, 18/07/2019, n. 1661; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 12/06/2015, n.1422).» (T.A.R. per la Lombardia, sez. III, 7 aprile 2021, n. 896/2021).

Il rapporto tra V.a.s. il P.r.g. e il silenzio assenso ⬆️

Il procedimento di V.A.S. quando è obbligatorio? Le ipotesi di maggiore impatto sull’ambiente

A giudizio del C.G.A.R.S. “Dalla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 152/2006 si ricava, agevolmente, che la ragione fondamentale che giustifica il procedimento di V.A.S. è il significativo impatto sull’ambiente.

Da ciò consegue che, nel caso di una precedente procedura di V.A.S., l’obbligo di ripetere il procedimento può ragionevolmente essere giustificato solo nel caso di modificazioni dello strumento urbanistico che determinino un maggiore impatto sull’ambiente e non anche quando, al contrario, si apportino variazioni finalizzate a incrementare le misure di tutela ambientale previste nel piano come, ad esempio, nel caso di riduzione del carico urbanistico indotto e esclusione dall’edificabilità di alcune aree (vds. Cons. Stato, sez. IV, 28 marzo 2023, n. 3168; T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, Sez. II, 23 luglio 2021, n. 1816).

Conclusioni

Il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S., ex art. 12 del d.lgs. n. 152/2006, sottostà ai principi generali dell’attività amministrativa.

La disciplina contenuta nel d.lgs. n. 152/2006, secondo il C.G.A.R.S. va, dunque, letta alla luce dei principi di efficienza, efficacia, economicità, ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità dell’azione amministrativa.

Proprio in applicazione dei superiori principi l’art. 12 del d.lgs. n. 152/2006 ha previsto che il nuovo assoggettamento a V.A.S. delle modifiche di piano sia necessario solo se l’autorità competente rilevi la presenza di modifiche potenzialmente idonee a produrre «impatti significativi sull’ambiente».

Il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. del piano modificato non deve essere, pertanto, attivato sempre e comunque, ma solo nei casi in cui emergano solidi e concreti elementi idonei a far presumere, in un’ottica ispirata al principio di precauzione, la possibile futura insorgenza di «impatti significativi sull’ambiente», ulteriori rispetto a quelli già analizzati nella procedura di V.A.S. svolta per il piano originario.

Avv. Antonino Cannizzo


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".