La V.a.s. e il Prg approvato per silenzio assenso

In Sicilia, esiste la possibilità che un Piano regolatore generale venga approvato per silenzio assenso, dopo il decorso del termine (perentorio) di 540 giorni per il pronunciamento regionale ricavato dal combinato disposto degli artt. 4, comma 1, L.r. n. 71 del 1978 e 6, comma 1, L.r. 12 gennaio 1993, n. 9.
Un Comune della Provincia di Palermo aveva sostenuto la tesi per cui – in caso di approvazione del Prg per silenzio assenso – la V.a.s. acquisita nel corso del procedimento avrebbe perso ogni efficacia. Si trattava ovviamente di una Valutazione contenente condizioni retrittive delle possibilità edificatorie previste nel progetto di Piano.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha smentito il Comune (sentenza n. 778 del 2022).
La pronuncia chiarisce che se è vero che lo stesso legislatore individua quale limite temporale inderogabile per l’espletamento della valutazione ambientale la data di approvazione e non quella di adozione dei piani (per tale via prefigurando l’annullabilità dei provvedimenti di approvazione degli strumenti pianificatori che non siano stati preceduti dal subprocedimento in questione), è altrettanto vero che deve in ogni caso escludersi che l’avvenuta approvazione per silentium del p.r.g. possa aver determinato l’irrilevanza della VAS acquisita ai sensi dell’art. 6 d. lgs. n. 152/2006. A questo specifico riguardo, sono numerose (secondo i giudici) le ragioni che non consentono l’accoglimento di tale prospettazione, rinvenibili nella imprescindibilità della valutazione ambientale che, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva comunitaria di riferimento ha lo scopo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di piani e programmi “assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile” (art. 4, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152). Il procedimento comprende secondo quanto dispone l’art. 5, comma 1, lett. a) del cit. d.lgs. “lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio”.
Dalla normativa comunitaria (tra cui l’art. 4, direttiva 27 giugno 2001, n. 42) e nazionale di riferimento emerge, con chiarezza, che la VAS è “parte integrante” del procedimento di adozione e approvazione del p.r.g., e la sua mancanza determina l’illegittima definizione del procedimento di formazione del piano, a prescindere dalle concrete modalità nelle quali, anche in relazione ai diversi sistemi normativi regionali, detto procedimento di approvazione del p.r.g. va a concludersi. Con la conseguenza che non rileva il fatto che il p.r.g. del Comune sia stato approvato per silentium; se così fosse infatti (conclude il C.g.a) la conseguenza sarebbe la totale vanificazione dei precetti comunitari e dell’obbligo di acquisizione della VAS – sulla già avvenuta acquisizione al procedimento della predetta valutazione ambientale strategica, costituente condizione ex lege di legittimità del procedimento medesimo.
Se dunque il principio è chiaro, la sentenza non affronta però la questione della concreta incidenza delle decisioni assunte in seno alla V.a.s. rispetto ad un Piano approvato per silenzio assenso, per il quale manca un provvedimento espresso che si sia curato di recepire ed implementare i contenuti della stessa V.a.s.
Si può ipotizzare o che il Comune debba dare atto formalmente della esistenza ed efficacia della V.a.s. nella delibera di presa d’atto del Prg approvato o che lo stesso Comune abbia sostanzialmente l’onere di avviare da subito una variante generale del Piano per adeguarlo alle condizioni poste dalla stessa V.a.s.

Avv. Vittorio Fiasconaro

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Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.