Verbale di inottemperanza redatto dai vigili urbani: natura giuridica e inquadramento normativo.

La mancata demolizione entro i termini indicati nell’ordinanza comporta l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale. L’acquisizione e la trascrizione nei pubblici registri sono espressamente disciplinati dall’art. 31 del d.P.R. 380/2001.

Con il presente contributo si cercherà di chiarire se il verbale di inottemperanza redatto dai vigili urbani, in quanto atto meramente istruttorio, comporti il trasferimento e la successiva trascrizione nei pubblici registri delle opere abusivamente realizzate.

L’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 prevede, quale conseguenza della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, una automatica fattispecie acquisitiva dell’opera abusiva, oltre che della relativa area di sedime, al patrimonio comunale.

Così, infatti, recita l’art. 31, commi tre e quattro:

3. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonchéquella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

Il Tar Lazio, nella sentenza n. 3416 del 20.03.2021, ha affermato che “il perfezionamento di tale fattispecie acquisitiva – che opera “di diritto” e, quindi, ope legis – è, dunque, procedimentalizzato e, nello specifico, risulta subordinato all’apertura di una parentesi accertativa dell’eventuale spontanea ottemperanza all’ordine di demolizione da parte dell’ingiunto, i cui esiti devono, a quest’ultimo, essere comunicati.

Ed ancora, “tale parentesi accertativa, ove negativa, legittima il comune, per un verso, a concretizzare ed attualizzare la fattispecie ipso iure acquisitiva al patrimonio pubblico dell’area di sedime degli abusi edilizi (commi 3 e 4) e, per l’altro, a comminare la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro (commi 4 bis e 4 ter)”. (cfr. TAR Campania, Salerno, Sez. II, 11.06.2019, n. 975).

L’attualizzazione di tale fattispecie acquisitiva è, tuttavia, rimessa all’adozione di un atto avente valore provvedimentale, tale non potendosi ritenere il mero verbale “di accertamento” redatto dalla polizia municipale (cfr. T.A.R.Campania, Salerno, sez. II, 27.05.2019, n. 851).

Ed invero, per come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, il verbale con cui gli organi di vigilanza edilizia, a seguito di sopralluogo, constatano il mancato rispetto di un’ordinanza di demolizione costituisce null’altro che un atto istruttorio, interno al sub-procedimento sanzionatorio/acquisitivo di cui all’art. 31 comma 4 d.P.R. n. 380/2001, meramente propedeutico all’adozione del “provvedimento” costituente titolo “per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essereeseguita gratuitamente” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 02/01/2018,n.1).

L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire di cui al comma 4 dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001 deve, quindi, necessariamente, avvenire mediante l’adozione di un atto avente valore provvedimentale, tale non potendosi ritenere il mero verbale “di accertamento” redatto dalla Polizia Municipale, ancorché notificato all’ingiunto (cfr. T.A.R. Campania, Salerno,sez. II, 24/12/2019, n. 2261; 27.05.2019, n. 851; T.A.R. Campania, Salerno,sez. II, 18.07.2019, n. 1315; Napoli, sez. VIII, 02.01.2018, n. 1).

Infine, l’eventuale “avvertenza” inserita nel verbale di inottemperanza, secondo cui lo stesso costituirebbe titolo per l’immissione in possesso e per la conseguente trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, presuppone l’esercizio da parte della Polizia Municipale di un potere accertativo di natura provvedimentale di cui la stessa è priva, essendo riservato alla Dirigenza.

Avv. Antonino Cannizzo

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Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto urbanistico discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".