“Verde Pubblico”: vincolo espropriativo o conformativo?

Pantelleria - Foto di Emilia Machì

La destinazione a “verde pubblico” di una determinata particella configura un vincolo espropriativo o, al contrario, un vincolo conformativo? La giurisprudenza amministrativa, sulla qualificazione del vincolo in commento, non appare univoca.

Sulla natura di vincolo espropriativo

La posizione del Tar Catania

La destinazione di un’area a “verde pubblico” implica […] che essa debba (lo si sottolinea: necessariamente) essere espropriata per realizzare le strutture pubbliche che la rendano puntualmente conforme alla zonizzazione prevista (id est: alla funzione pubblicistica impressale (Tar Catania 721/2023)

La posizione del C.G.A.R.S.

La destinazione a verde pubblico attrezzato al pari di quella a verde pubblico è “in radice incompatibile con la permanenza del fondo in proprietà privata”. (CGARS 383/2022)

La posizione della Corte Costituzionale richiamata dal C.G.A.R.S. nella sentenza n. 329/2019

sulla questione della natura espropriativa del vincolo de quo (verde pubblico): […] va richiamata, sulla scorta della nota giurisprudenza costituzionale degli anni ’60 (Corte cost., n. 6/1966 e n. 55/1968), tradottasi nell’art. 2 della l. n. 1187/1968, l’alternativa tra prescrizione conformativa, e la revisione critica operata dalla giurisprudenza del ragionamento che faceva leva, in casi come quello in esame, sulla sola astratta e teorica possibilità che la destinazione del bene sia realizzata anche ad iniziativa del privato proprietario (v. ad esempio, in termini generali, Cons. St., IV, n. 4748/2017; nonché Cons. St., IV, n. 2855/2014, con riferimento specifico ad una zona destinata a scuole di istruzione dell’obbligo, e Cass. civ., n. 15616/2007, in un’ipotesi di area destinata ad edilizia scolastica), e che in questo modo amplia a dismisura il perimetro delle prescrizioni di tipo conformativo.”

Sulla natura di vincolo conformativo

La posizione del Tar Palermo e del Consiglio di Stato

Sempre con specifico riferimento al verde pubblico è stato espressamente riconosciuto nella giurisprudenza amministrativa di secondo grado che detta destinazione, attribuita dal P.R.G. ad aree di proprietà privata, non comporta l’imposizione sulle stesse di un vincolo espropriativo, ma solo di un vincolo conformativo, che è funzionale all’interesse pubblico generale conseguente alla zonizzazione effettuata dallo strumento urbanistico (Cons. St., sez. IV, 12 febbraio 2018, n. 862; C.G.A., sez. giurisd., 22 febbraio 2021, n. 129).

Criteri distintivi

Gli orientamenti giurisprudenziali innanzi richiamati non consentono di poter affermare, con sufficiente certezza, se la destinazione a “verde pubblico” configuri un vincolo espropriativo o conformativo. Per tale ragione, una possibile soluzione a tale questione si potrebbe “ricavare” in via interpretativa, applicando i criteri generali tracciati dal Consiglio di Stato in base ai quali: “per potersi affermare la natura espropriativa del vincolo, debba concorrere un triplice ordine di presupposti. In particolare:

1. il vincolo deve prevedere un’imposizione a titolo particolare relativa a beni determinati, finalizzata alla localizzazione di un’opera di interesse pubblico; 

2. la realizzazione dell’opera deve risultare incompatibile con la proprietà privata, richiedendo necessariamente l’espropriazione del bene; 

3. dal vincolo deve derivare l’inedificabilità del bene colpito e, quindi, lo svuotamento del contenuto del diritto di proprietà, dal momento che lo stesso non è più utilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale ovvero diminuisce in modo significativo il valore di scambio.” (CdS 1770/2023)

La contestuale presenza dei presupposti innanzi indicati consente di poter qualificare la natura espropriativa, o conformativa, di un determinato vincolo e ciò a prescindere dalla terminologia utilizzata dalla P.A.

Avv. Antonino Cannizzo


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto urbanistico discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".