Vincolo autostradale: inedificabilità assoluta o possibilità di deroga?

Il Tar Palermo, in una recente pronuncia, ha chiarito la natura del cosiddetto vincolo autostradale (sent. 2002/2023) precisando quanto segue.

A giudizio del Tar Palermo “va affermata la natura assoluta del vincolo rappresentato dal divieto di costruire ad una certa distanza dalle strade – ribadita costantemente dalla giurisprudenza – che, come tale, prescinde dalle caratteristiche dell’opera realizzata, a meno che detto vincolo non sia sopravvenuto all’esecuzione delle opere abusive“.

Finalità del vincolo

Tale vincolo, infatti, non ha solo il fine di assicurare il transito sicuro sulla strada, ma anche quello di consentire un’ampia capacità di manutenzione della stessa e delle gallerie comprese, che non può essere valutata caso per caso – facendo degradare il vincolo da assoluto a relativo – per l’ovvia ragione che sarebbe impossibile prevedere le future evenienze manutentive, onde ritenere che nel caso in esame l’immobile in questione non si porrebbe come impedimento alle stesse.

Vanno eseguite delle indagini?

è stato ulteriormente precisato che l’ente preposto alla tutela della viabilità non è tenuto a svolgere alcuna ulteriore indagine circa l’effettività del pericolo per la sicurezza del traffico.

Riguardo a tale ultimo profilo, infatti, va ancora una volta ribadito che la giurisprudenza è uniforme nell’affermare che “il vincolo non ha soltanto lo scopo di prevenire l’esistenza di ostacoli materiali suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e all’incolumità delle persone, ma è correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all’occorrenza, dal concessionario, per l’esecuzione dei lavori, per l’impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, che ovviamente possono concernere anche le gallerie, senza limiti connessi alla presenza di costruzioni.

Il riferimento va inteso ad un ampio concetto di esigenza manutentiva, anch’essa attinente alla sicurezza e fluidità della circolazione, che non si presta ad essere valutata caso per caso (T.A.R. Sicilia, Sez. I, 1 aprile 2022, n. 1146).

Le ipotesi disciplinate dal D.P.R. 495/1992

Nel caso in commento, il ricorrente aveva invocato l’applicazione dell’art. 26 co. 4, lett. b), del D.P.R. n. 495/1992.

La norma prevede che le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a: a) 5 m per le strade di tipo A, B; b) 3 m per le strade di tipo C, F.

Secondo il Tar Palermo “la fattispecie in esame non si riferisce alla costruzione o ricostruzione di muri di cinta, ma alla realizzazione di una veranda, pertinenza di un fabbricato ricostruito a distanza di 5 metri dal confine stradale.”

Pertanto, conclude il Tar, “deve trovare applicazione l’art. 26, co. 2, lett. c) del d.P.R. n. 495/1992, il quale stabilisce che fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell’articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 60 m per le strade di tipo A; b) 40 m per le strade di tipo B; c) 30 m per le strade di tipo C.

Nella fattispecie in esame, il Tar Palermo ha ritenuto che: sempre partendo dal medesimo presupposto (strada di tipo C), non viene comunque rispettato il vincolo dei 30 metri imposto dalla norma che, come già chiarito, riveste carattere assoluto.

Avv. Antonino Cannizzo


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".