Vincolo autostradale: natura, presupposti applicativi e regolarizzazione delle opere

Vincolo autostradale: natura, presupposti applicativi e regolarizzazione delle opere

L’apposizione del vincolo autostradale rende inedificabili le aree ricomprese nella fascia di rispetto, indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei rischi connessi alla circolazione stradale.

Secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, il vincolo di inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto stradale ha carattere assoluto, in quanto il divieto di costruzione non può essere inteso restrittivamente al solo scopo di prevenire l’esistenza di ostacoli materiali suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede stradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e all’incolumità delle persone.

Infatti, il vincolo in commento appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare un’area contigua all’arteria stradale utilizzabile in qualsiasi momento dall’Ente proprietario o gestore per l’esecuzione di lavori ivi compresi quelli di ampliamento senza limiti connessi alla presenza di costruzioni (in tal senso, Tar Palermo sent. 901/2019, Cons. St. sent. n. 2949/2020).

Per quanto riguarda le opere realizzate senza le dovute e preventive autorizzazioni, l’art. 23, comma 8, della l.r. n. 37/1985 dispone che: “Possono conseguire la concessione o l’autorizzazione in sanatoria le costruzioni ricadenti nelle fasce di rispetto stradali definite dal decreto ministeriale 1 aprile 1968 sempreché a giudizio degli enti preposti alla tutela della viabilità le costruzioni stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico”.

Tale disposizione, nel corso degli anni, è stata oggetto di oscillanti interpretazioni.

Da una attenta analisi della giurisprudenza amministrativa siciliana è emerso che i provvedimenti di diniego emessi dall’Anas, in ordine alle richieste di parere, si basano, generalmente, sul presupposto che l’art. 23, co. 8 della l.r. 37/1985 “non si applica alle costruzioni ricadenti nella fascia di rispetto autostradale definita dall’art. 9 della Legge n. 729/1961 (poi abrogato), e ritiene comunque inderogabili le distanze minime imposte dal D.M. 1404/1968 e dalla circolare Anas n. 109707/2010 applicativa delle disposizioni dettate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in applicazione degli artt. 26 e 28 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, atteso che la giurisprudenza è stata sempre conforme nel ritenere il carattere assoluto del vincolo introdotto a tutela della fascia di rispetto autostradale, anche a prescindere dalle concrete caratteristiche dell’opera realizzata […]” (Tar Palermo sentenze n. 901/2019 e n. 622/2020).

In tal senso, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1250/2018, ha precisato che “il vincolo d’inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto autostradale prescinde dalle caratteristiche dell’opera realizzata, in quanto il divieto di costruzione sancito dall’art. 9 della l. n. 729 del 24 luglio 1961 e dal susseguente decreto interministeriale n. 1404 del 1° aprile 1968, debbono ritenersi prevalenti sulla stessa norma regionale”.

In merito alla regolarizzazione delle opere già realizzate, il Tar Palermo ha affermato che “In tema di condono edilizio il vincolo di inedificabilità in zona di rispetto stradale è considerato un vincolo di inedificabilità assoluta e, di conseguenza, allorché l’abuso edilizio sia stato compiuto dopo la sua imposizione, non si applica l’art. 32 comma 2 lett. c), l. 28 febbraio 1985 n. 47 ma, in base al comma 3, il successivo art. 33 con conseguente insanabilità dell’abuso, a nulla rilevando la non pericolosità della porzione di manufatto per la sicurezza del traffico” (Tar Palermo sent. 2325/2021, che richiama Tar Lazio 923/2011).

Ed ancora, “Il vincolo d’inedificabilità sulle zone di rispetto stradale, imposto dall’art. 33 l. 28 febbraio 1985 n. 47 ha carattere assoluto e pertanto – a differenza del vincolo di cui all’art. 32, d’inedificabilità relativa, che può essere rimosso a discrezione dell’autorità preposta alla cura dell’interesse tutelato – contiene un divieto di edificazione a carattere assoluto, che comporta la non sanabilità dell’opera realizzata dopo la sua imposizione, trattandosi di vincolo per sua natura incompatibile con ogni manufatto” (in tal senso, Tar Palermo sent. 901/2019, che richiama Cons. St. sent. 3731/2000). 

In altre parole, le opere realizzate in violazione della fascia di rispetto autostradale non sono suscettibili di regolarizzazione, essendo preclusa qualsivoglia valutazione, circa la loro sanabilità, da parte del Comune o dell’Ente preposto (Anas).

In conclusione, il vincolo di inedificabilità assoluta in commento non consente la regolarizzazione di alcun intervento edilizio a prescindere dalla dimostrazione, o meno, che le opere realizzate arrecherebbero un pregiudizio alla sicurezza del traffico.


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Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".