Vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 15 della l.r. 78/1976. Gli ultimi orientamenti giurisprudenziali

Pantelleria - Foto di Emilia Machì

L’interpretazione e l’applicazione del c.d. vincolo di inedificabilità assoluta, per le opere realizzate entro i 150 metri dalla battigia, è stato oggetto di approfondimento da parte del Tar Palermo (sent. 2920 del 18.10.2022).

Nel caso concreto, il Comune in questione ha rigettato il condono edilizio sul presupposto che “l’immobile insisterebbe in area soggetta a vincolo di edificabilità assoluta ai sensi dell’art. 15 l.r. sic. n. 78 del 1976“; nel medesimo provvedimento di diniego il Comune ha affermato altresì che” la zona urbanistica in cui ricade il fabbricato (è) equiparata alla zona B di cui al d.m. n. 1444 del 1968 e, pertanto, che all’area in questione non avrebbe potuto applicarsi la previsione di inedificabilità appena richiamata“.

In altre parole, nel provvedimento di diniego viene contestualmente affermato che l’immobile ricade in area gravata dal vincolo di inedificabilità assoluta ma la zona avrebbe i requisiti per essere qualificata quale zona B, con conseguente inapplicabilità del vincolo in questione.

Prendendo spunto da tale affermazione, palesemente contraddittoria, il Tar Palermo ha precisato quanto segue.

  • L’art. 15 l.r. sic. n. 78 del 1976 non ha natura programmatica ma incideva (e incide) direttamente sulle facoltà edificatorie alla luce anche della norma di interpretazione autentica intervenuta nel 1991;
  • la più recente giurisprudenza del giudice d’appello (Cons. giust. amm. sic., sez. I, 8 maggio 2019, n. 389) ha solcato la questione delle deroghe al divieto di edificazione di cui trattasi, affermando che:
  • «1) “l’errore più radicale nel quale è incorsa l’Amministrazione è proprio quello di aver considerato l’area per cui è causa soggetta al vincolo in questione; di aver ritenuto, cioè, che la predetta area non sia compresa fra le zone – nella specie: ‘A’ e ‘B’ del PRG – che l’art.15 della L.R. n. 78 del 1976 sottrae espressamente dall’ambito di efficacia del divieto da esso introdotto …. La zona nel cui ambito insiste l’area … risultava, infatti, ‘perimetrata’ come ‘centro abitato’ … da una data ben anteriore all’entrata in vigore della legge regionale (n.78/1976) introduttiva del vincolo in questione …”;
  • 2) “ai fini della soluzione della presente controversia, risulta decisivo stabilire se l’area qui in discussione rientri tra le eccezioni contemplate dall’art. 15 L.R. n. 78 del 1976 in quanto definita come centro edificato ai sensi dell’art. 18 della L. n. 865 del 1971 prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 78 del 1976. … Se la legge era diretta a Comuni senza strumento urbanistico, la eccezione per le zone A) e B) non poteva necessariamente riferirsi solo alle zone A) e B) così qualificate dagli strumenti urbanistici già vigenti, anzi, la eccezione doveva necessariamente riferirsi anche ad altre ipotesi.

La posizione del CGA sent. 554/2018

In una cornice normativa che eccettua le zone A) e B) dal vincolo di inedificabilità assoluta, riferendosi al presupposto fattuale di Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, evidentemente le zone A) e B) non sono quelle così qualificate da strumenti urbanistici, ma quelle che hanno in fatto, alla data di entrata in vigore della L.R. n. 78 del 1976, tutti i requisiti delle zone A) e B), come descritte dal D.M. n. 1444 del 1968. Diversamente opinando, in assenza dell’avvenuta approvazione del PRG alla data di entrata in vigore della L.R. n. 15 del 1976 per Comuni comunque ampiamente antropizzati, le eccezioni di cui all’art. 15 non rileverebbero, tradendo la ratio dello stesso art. 15″ (Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 9 ottobre 2018, n. 554).

In questa prospettiva, dovendosi evitare possibili elusioni della rigorosa regola dell’art. 15 L.R. n. 78 del 1976, occorre una prova certa che certe aree avessero già i connotati della zona A) o B) alla data di entrata in vigore della l.r. del 1976, attraverso atti ufficiali.

Perimetrazione l. 865/1971

È in tale contesto che va valorizzata la perimetrazione delle zone A) e B) operata ai sensi dell’art. 18 L. n. 865 del 1971. Oltre a trattarsi di un atto ufficiale, tale perimetrazione ai sensi dell’art. 18 L. n. 865 del 1971 è espressamente richiamata dall’art. 142 comma 2, D.Lgs. n. 42 del 2004 che è ispirato dalla medesima ratio dell’art. 15 L.R. n. 78 del 1976 prevedendo che il vincolo di inedificabilità assoluto stabilito dalla legge statale non si applica “(…) alle aree che alla data del 6 settembre 1985 … nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’articolo 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865″”.

La posizione del Tar Catania sulla perimetrazione

In tal senso anche T.a.r. Catania, sez. II, 2 luglio 2019, n. 1693, secondo cui “l’art. 15 L.R. n. 78 del 1976 ha escluso dal vincolo di inedificabilità assoluta le zone A e B ossia le aree comunali che all’epoca dell’entrata in vigore della L.R. n. 78 del 1976 fossero già classificate dai vigenti strumenti urbanistici come zone A e B o che avessero già in fatto i connotati di zone A e B secondo indici univoci, quali le perimetrazioni fatte ai sensi dell’art. 18 L. n. 865 del 1971».

In conclusione, il Tar Palermo ha rigettato il ricorso confermando il provvedimento di diniego del condono.

Avv. Antonino Cannizzo


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".