Vincolo paesaggistico sopravvenuto e sanzione pecuniaria

Foto di Emilia Machì

La questione del vincolo paesaggistico sopravvenuto, rispetto alla data di realizzazione dell’abuso, e della relativa sanzione pecuniaria, potrebbe essere giunta ad una conclusione.

Infatti, il Tar Palermo, in una recente pronuncia (sent. 116/2023), si è soffermato su tali questioni affermando che:

  • alla stregua dell’art. 5, comma 3, della legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17 (“Provvedimenti per la prevenzione dell’abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti”) applicabile alla fattispecie in esame, non può essere irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di che trattasi essendo stato il fabbricato ultimato prima della data di apposizione del vincolo paesaggistico introdotto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, alla luce degli esiti interpretativi cui è giunta la Corta Costituzionale con la citata sentenza n. 75 del 24 marzo 2022, in G. U. 30 marzo 2022, n. 13.
  • Dispone, infatti, il predetto art. 5, comma 3, che «il nulla-osta dell’autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all’ultimazione dell’opera abusiva. Tuttavia, nel caso di vincolo apposto successivamente, è esclusa l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico dell’autore dell’abuso edilizio».

La posizione della Corte Costituzionale

Il Tar Palermo giunge a tale conclusione richiamando la posizione espressa dalla Corte Costituzionale la quale, a sua volta, aveva ritenuto inammissibile “la questione di legittimità costituzionale sollevata dal C.G.A. riguardante il superamento di un limite proprio della competenza statutaria primaria della Regione Siciliana, ossia di una norma fondamentale di riforma economico-sociale emanata dallo Stato nell’esercizio della sua competenza in materia di tutela del paesaggio (violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.) poiché la legge statale invocata quale norma interposta (in particolare, l’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004; l’art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” che richiama il D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431; l’art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497) non si occupa del caso in cui il vincolo paesaggistico sia apposto dopo l’ultimazione dell’opera abusiva; inoltre, la sentenza n. 20 del 1999 dell’Adunanza plenaria – pur trattando specificamente del caso in cui il vincolo paesaggistico sia stato apposto dopo la realizzazione dell’opera abusiva dal punto di vista edilizio – nulla afferma circa la necessità di applicare l’indennità pecuniaria prevista (all’epoca) dall’art. 15 della citata legge n. 1497 del 1939.

Vincolo sopravvenuto

In mancanza di una motivazione adeguatamente argomentata da parte del C.G.A. remittente sullo specifico punto, la Corte Costituzionale ha perciò ritenuto prevalenti gli elementi testuali che conducono a ritenere “invece applicabile l’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 solo al caso di intervento edilizio eseguito in violazione dell’obbligo di chiedere l’autorizzazione paesaggistica, cioè su un’area già vincolata al momento di realizzazione dell’abuso edilizio”.

La Corte costituzionale ha, inoltre, dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale riguardante il prospettato effetto di minore deterrenza al fine della prevenzione della lesione al bene paesaggistico della medesima norma regionale rispetto a quello prodotto sul restante territorio nazionale, spiegando che, poiché “Richiedendo il nulla-osta, ai fini del condono, anche in caso di vincolo paesaggistico intervenuto dopo l’abuso edilizio, la norma censurata si fa carico di assicurare all’amministrazione preposta alla tutela del paesaggio la possibilità di apprezzare in concreto l’interesse affidato alla sua cura, consentendole di negare la sanatoria nel caso in cui l’opera abusivamente realizzata sia incompatibile con il bene tutelato. Sicché il principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione non può ritenersi violato, né si può ritenere in sé manifestamente irragionevole la scelta del legislatore regionale di non prevedere per tale ipotesi il pagamento dell’indennità, in ragione dell’assenza dell’illecito paesaggistico al momento della realizzazione dell’opera”.

Ne consegue che, secondo tale ricostruzione ermeneutica, non vige nella Regione Siciliana una disciplina sostanzialmente difforme da quella contenuta dalla normativa nazionale di riferimento riguardante il pagamento dell’indennità di cui all’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004.

Avv. Antonino Cannizzo


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".