Volumi tecnici e vincolo paesaggistico: cosa ne pensa il C.g.a.

Tusa (Me) - Foto di Emilia Machì

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, nell’Adunanza a Sezioni Riunite dell’11.01.2022 n. 87, ha respinto il ricorso per l’annullamento di un’ordinanza di demolizione, proposto dal proprietario di un edificio in zona vincolata. Con tale ordinanza era stato intimato al proprietario di ripristinare lo stato dei luoghi modificati con la realizzazione, presso l’edificio, di una struttura di alluminio e vetri e di una finestra con infisso.

L’immobile in questione era soggetto sia al vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, sia al vincolo sismico ai sensi della L. n. 64/1974.

Il ricorrente nelle sue tesi difensive sosteneva che tali opere potessero essere identificate come volumi tecnici.

A tal riguardo appare opportuno precisare che sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio, che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione entro il corpo dell’edificio (Tar Catania, sentenza n. 5966 /2021) .

Tali volumi non rientrano nel conteggio dell’indice edificatorio, in quanto non sono generatori del cosiddetto “carico urbanistico” e la loro realizzazione è finalizzata a migliorare la funzionalità e la salubrità delle costruzioni (Tar Catania, sentenza n. 3539/2021) .

In questo modo il ricorrente aveva definito le opere realizzate: tali strutture servivano, infatti, ad allocare gli impianti tecnologici al servizio dell’appartamento, non altrimenti collocabili all’interno dello stesso e pertanto, secondo tale tesi, non costituivano abusi edilizi sanzionabili, nonostante il vincolo sussistente nella zona.

Il CGA, tuttavia, non ha accolto tale prospettazione e ha chiarito che a nulla rileva la tipologia e la funzione dei volumi se questi ricadono in zona vincolata. Infatti, per la realizzazione delle opere in questione, essendo l’area in parola assoggettata al vincolo paesaggistico, necessitava il relativo nulla osta da parte della Soprintendenza.

Pertanto, secondo i Giudici, in zona vincolata “il ricorrente, in assenza del nulla osta della soprintendenza, non avrebbe potuto realizzare alcuna opera avente la caratteristica di volume tecnico”.

In altre parole a nulla rileva il fatto che le opere costruite abbiano o meno le caratteristiche di volume tecnico in quanto, in presenza del vincolo paesaggistico, sono comunque necessari i relativi nulla osta.

Recentemente sull’irrilevanza della funzione della tipologia dei volumi rispetto alle norme a tutela del paesaggio si è espresso anche il Consiglio di Stato nella sentenza n. 1150/2022.

Tale decisione aveva ad oggetto l’impugnazione di un’ordinanza di demolizione notificata ad un hotel ed il successivo rigetto dell’istanza di accertamento di conformità (ex art.36 del d.P.R. n. 380/2001) delle stesse opere realizzate in zona con vincolo paesaggistico.

In particolare il ricorrente sosteneva che il diniego di sanatoria era manifestamente illegittimo nella parte in cui aveva escluso la sanatoria anche per i c.d. volumi tecnici (deposito, lavanderia, dispensa).

In tale sentenza il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che l’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), recante la disciplina delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle prescrizioni poste a tutela dei beni paesaggistici, contiene la regola della non sanabilità ex post degli abusi, sia sostanziali che formali.

Il trasgressore, infatti, è «sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese». L’intenzione legislativa è infatti chiara nel senso di precludere qualsiasi forma di legittimazione del “fatto compiuto”, in quanto l’esame di compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell’intervento.

Il rigore del precetto è ridimensionato soltanto da poche eccezioni tassative, tutte relative ad interventi privi di impatto sull’assetto del bene vincolato. Segnatamente, sono suscettibili di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica: gli interventi realizzati in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi. Secondo l’orientamento costante in giurisprudenza, infatti, il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno.

Inoltre, i Giudici hanno aggiunto che “le qualificazioni giuridiche rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio non sono automaticamente trasferibili quando si tratti di qualificare le opere sotto il profilo paesaggistico. La regola che in materia urbanistica porta ad escludere i “volumi tecnici” dal calcolo della volumetria edificabile, trova fondamento nel bilanciamento rinvenuto tra i vari e confliggenti interessi connessi all’uso del territorio. Non può pertanto essere invocata al fine di ampliare le eccezioni al divieto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, il quale tutela l’interesse alla percezione visiva dei volumi, del tutto a prescindere dalla loro destinazione d’uso”.

La conclusione, del resto, è avvalorata dalla stessa lettera della norma in discorso che, nel consentire l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, si riferisce esclusivamente ai «lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati». Secondo la giurisprudenza dunque non è consentito all’interprete ampliare la portata di tale norma.

Avv. Vittorio Fiasconaro

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Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.