Volume tecnico: definizione, classificazione delle opere e volumetria complessiva

IL PALAZZO DELLE AQUILE. SEDE DEL MUNICIPIO.

Il Tar Catania, nella sentenza n. 1005 del 31.03.2021, ha fornito rilevanti chiarimenti in merito alla definizione e alla classificazione del c.d. volume tecnico. Quest’ultimo, a determinate condizioni, può essere escluso dal calcolo della volumetria complessiva dell’edificio entro cui risulta realizzato.

In particolare, con il presente contributo si cercherà di comprendere se all’interno della fascia di inedificabilità assoluta ex art. 15 della l.r. n. 78 del 1976 si possano realizzare interventi edilizi qualificabili come “volumi tecnici”.

L’art. 15 della legge regionale in commento prevede che “ (…) entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati.

Per quanto riguarda la definizione di volume tecnico, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che deve essere considerato come quella cubatura strettamente necessaria dedicata per contenere tutti impianti tecnologici dell’immobile di pertinenza per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all’interno dell’edificio.

Nella sentenza in commento, il Tar Catania ha affermato che la realizzazione di impianti tecnologici, all’interno della fascia di inedificabilità, è generalmente ammissibile, a condizione che gli stessi vengano posizionati in locali interrati a servizio degli edifici esistenti.

Tale considerazione si basa sul presupposto che il volume tecnico “non è impiegabile, né adattabile, ad uso abitativo e comunque privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché strettamente necessario per comprendere i suddetti impianti.

La volumetria tecnica può essere impiegata dunque, in termini di stretta necessità, solo per la realizzazione di impianti serventi una costruzione principale, per essenziali esigenze tecnico-funzionali di essa.

Ne deriva che il carattere pertinenziale che contraddistingue tale indice volumetrico può essere applicato solo ad opere di entità modesta e accessorie rispetto ad un’opera principale, come sono, ad esempio, i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili, non potendo essere applicato ad opere che si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera principale e non siano coessenziali alla stessa (T.A.R. Campania – Napoli, sez. III, n. 12 del 04/01/2021).

I volumi tecnici degli edifici sono esclusi dal calcolo della volumetria a condizione che non assumano le caratteristiche di vano utilizzabile o suscettibile di abitabilità.

Ne consegue che nel caso in cui un intervento edilizio costituisca locale abitabile, ancorché designato in progetto come volume tecnico, deve essere computato a ogni effetto, sia ai fini della cubatura autorizzabile, sia ai fini del calcolo dell’altezza e delle distanze ragguagliate all’altezza.

In sostanza, si tratta di impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione che non possono essere in alcun modo ubicati all’interno di questa, come possono essere – e sempre in difetto dell’alternativa – quelli connessi alla condotta idrica, termica o all’ascensore e simili, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generare aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo (Consiglio di Stato, sez. VI, 1 dicembre 2014, n. 5932).

In conclusione, un volume tecnico può essere escluso dal calcolo della volumetria complessiva del complesso edilizio, a condizione che rispetti le limitazioni previste dalla normativa urbanistica regionale e nazione, nonché dagli orientamenti giurisprudenziali di riferimento.

Avv. Antonino Cannizzo


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto urbanistico discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".