Volume tecnico e vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 15 l.r. 78/1976

Per volume tecnico si intende lo spazio destinato a contenere impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecnico funzionali della costruzione stessa (Tar Catania, sentenza n. 2275/2021).

La giurisprudenza amministrativa ha precisato che la realizzazione di tali volumi non necessita del rilascio del permesso di costruire; gli stessi si trovano necessariamente fuori dal corpo dell’edificio e non vengono computati nel calcolo volumetrico complessivo, in quanto insuscettibili di autonoma utilizzazione (Cons. di Stato, sentenza n. 5966/2021).

In merito alla sua qualificazione, il Tar Catania ha recentemente affermato che: “al fine di stabilire se un locale possa essere ritenuto mero vano tecnico, occorre effettuare una valutazione complessiva delle sue caratteristiche, in modo da escludere, in maniera oggettiva, che esso possa assolvere ad una funzione abitativa, anche solo in via potenziale o per il futuro, a prescindere dalla destinazione soggettiva impressa dal proprietario” (Tar Catania sentenza n. 3554/2021).

Come già affermato, la nozione di volume tecnico, escluso dal calcolo della volumetria complessiva, si basa sulla coesistenza di tre condizioni: la prima, positiva, di tipo funzionale, dovendo esso avere un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione principale; la seconda e la terza, negative, ossia ricollegate, rispettivamente, all’impossibilità di soluzioni progettuali diverse e ad un rapporto di necessaria proporzionalità che deve sussistere fra le esigenze edilizie e il volume realizzato.

Invero, l’importanza della qualificazione di un volume come “tecnico” consiste nel fatto che i volumi tecnici non vanno computati nel calcolo della volumetria massima consentita, in quanto per definizione essi non generano autonomo carico urbanistico (Tar Catania, sentenza n. 3539/2021).

Con quest’ultimo, ai sensi dell’art 24 della l.r. 23/2021, si intende: “Il carico urbanistico è costituito dall’effetto sul territorio degli interventi edilizi che comportano un aumento degli standard definiti nelle quantità minime dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con riferimento alle zone territoriali omogenee. 2. L’aumento del carico urbanistico si verifica tutte le volte in cui la previsione di nuovi interventi edilizi o del mutamento di destinazione di uso degli interventi edilizi esistenti rende necessario un aumento degli standard di cui al comma 1.

Il Tar Catania, nella sentenza innanzi indicata (n. 3539/2021), si è espresso in merito ad una vicenda relativa alla creazione di un serbatoio idrico, considerato volume tecnico dal proprietario, entro i 150 metri dalla battigia e dunque in zona soggetta al vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 15 della l.r. 78/1976.

Per la creazione di tale serbatoi il proprietario aveva

In particolar modo, parte ricorrente aveva impugnato il diniego di sanatoria edilizia relativo alla pratica per mutamento d’uso dei vani già ricavati da una preesistente cisterna per la raccolta delle acque piovane.

L’art. 15 della legge regionale n. 78 del 1976 non consente la realizzazione di alcuna opera nella fascia dei 150 metri dalla battigia – con esclusione di quelle volte alla diretta fruizione del mare – mentre è consentita la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati.

Secondo il Tar, dal tenore del richiamato art. 15, comma 1 lett. a), della l.r. 78/1976 è consentita solamente la ristrutturazione degli edifici esistenti, ma non già una loro “trasformazione” funzionale.

Il Giudice amministrativo ha dunque ritenuto che occorre riferirsi alla normativa sostanziale e inderogabile in tema di costruzione entro 150 mt dalla battigia, di cui all’art. 15 lett. a) L.R. 78/76 e dell’art. 2 comma 3 L.R. 15/91 che impedisce i cambiamenti di destinazione d’uso di immobili che si trovano ricompresi nei 150 mt dalla battigia. Pertanto, nonostante si tratti di un serbatoio idrico e dunque volumetria tecnica, il divieto di nuova costruzione riverbera i suoi effetti anche nel caso di mutamento della destinazione per fini diversi da quelli consentiti dall’art. 15 in esame.

Contattaci…


Rosa Guida

Di Rosa Guida

Nasce a Palermo nel 1993. Dopo la maturità Classica si laurea in giurisprudenza nel 2018 presso l'Università degli studi di Palermo, presentando una tesi in Diritto Costituzionale dal titolo "il principio dell'equilibrio di bilancio e i diritti sociali nella giurisprudenza della Corte Costituzionale". Abilitata all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritta all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese e collabora con gli avv.ti V. Fiasconaro e A. Cannizzo.