Zone bianche in Sicilia : continua la linea dura della Giurisprudenza

Foto di Emilia Machì

La giurisprudenza amministrativa è oggi consolidata nel ritenere che l’art. 42 Cost. distingue l’espropriazione (terzo comma) dai limiti che la legge può imporre alla proprietà al fine di assicurarne la funzione sociale (secondo comma), con la conseguenza che i vincoli espropriativi, che sono soggetti alla scadenza quinquennale, concernono beni determinati, in funzione della localizzazione puntuale di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può quindi coesistere con la proprietà privata, mentre la caratteristica del vincolo conformativo è invece data dal fatto che con esso si provvede a una zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche (C.g.a. n. 476 del 2022).

Dunque, solo i vincoli di natura espropriativa svuotano sostanzialmente di contenuto il diritto di proprietà su di un determinato bene.

Al contrario, non hanno carattere ablatorio i vincoli che regolano la proprietà privata al perseguimento di obiettivi di interesse generale”, come ad esempio “il vincolo di inedificabilità, c.d. “di rispetto”, a tutela di una strada esistente, a verde attrezzato, a parco, a zona agricola di pregio, in quanto tali ultime conformazioni non azzerano il contenuto del diritto di proprietà limitandosi a finalizzarlo a un interesse generale, sicché è consentito – in via di principio – uno sfruttamento economico privatistico armonico con la destinazione impressa.

In tal senso il C.g.a. ha avuto modo di ricordare che il potere di pianificazione urbanistica del territorio non è circoscritto alla individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale, ed in particolare alla possibilità e ai limiti edificatori delle stesse, specificando che esso si misura con un concetto di urbanistica non limitato alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli (e, al massimo, ai tipi di edilizia, distinti per finalità, in tal modo definiti), ma che, per mezzo della disciplina dell’utilizzo delle aree, realizzi anche finalità economico-sociali della comunità locale. Ne deriva che l’inserimento di terreni in area destinata a realizzare finalità economico sociali della comunità non integra una localizzazione di una puntuale opera pubblica, bensì la zonizzazione del territorio nei confronti di una serie indeterminata di soggetti.

Prosegue dunque la linea molto rigorosa assunta dalla Giurisprudenza amministrativa siciliana che tende a restringere sempre di più gli spazi di ritipizzazione dei fondi privati che si ritrovano destinatari di previsioni urbanistiche molto limitative.

Avv. Vittorio Fiasconaro

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Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.