Piscina in zona Agricola

Il Tar Palermo, con la sentenza n. 433 del 2019, ha affermato che una piscina costituisce, in generale, opera pertinenziale che non implica, per le sue caratteriste, il consumo dei suoli. 

Inoltre, anche da un punto di vista urbanistico, la realizzazione di piscine interrate in zona agricola è conforme alla disciplina di piano.

In tal senso, la giurisprudenza amministrativa riconosce pacificamente l’assentibilità della piscina realizzata in zona agricola, in quanto opera pertinenziale rispetto ad edificio residenziale. Ciò finanche in sede di sanatoria, il che a fortiori induce a ritenere legittima la sua realizzazione in sede di rilascio del titolo abilitativo (cfr. Tar Puglia sent. 931/2018).

La giurisprudenza amministrativa è pacificamente orientata nel definire la nozione di “pertinenza urbanistica” in senso più ristretto rispetto a quella civilistica (art. 817 c.c.).

Infatti, la qualifica di “pertinenza urbanistica” è applicabile solo ad opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un’opera principale, ma non anche ad opere che, da un punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera principale e non siano coessenziali alla stessa, tali , cioè, che non ne risulti possibile una diversa destinazione economica.

Invero, la pertinenza urbanistico-edilizia è configurabile allorquando sussiste un oggettivo nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa ad un uso servente durevole e sussista una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce (ex multis, Cons. St., sez. VI, 13 gennaio 2020; id., sez. II, 22 luglio 2019 n. 5130).

Chiariti i profili urbanistici, occorre soffermarsi su quelli paesaggistici.

In merito a questi ultimi profili, nella sentenza in commento, il Tar Palermo ha affermato che la Soprintendenza, in riferimento alle opere da realizzare, può esercitare le sue prerogative solo ed esclusivamente con riferimento agli aspetti paesaggistici.

Va infatti rammentato che “la tutela paesaggistica, siccome garantita dall’art. 9 della Costituzione, si giustifica non per il dato fisico in sé, ma per i valori estetico-culturali di cui esso è portatore” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sentenza n. 150/2015).

Dunque, i poteri volti all’accertamento della compatibilità urbanistica e paesaggistica di un’opera, ancorché incidenti sul medesimo ambito territoriale, appartengono ad autorità diverse e soprattutto sono funzionali alla cura di interessi diversi (il primo all’ordinato governo del territorio, il secondo alla tutela della identità estetico-culturale dei siti).

Come già costantemente evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, un esercizio del potere paesaggistico avente contenuti unicamente urbanistici appare in contrasto con le finalità per cui il potere stesso è attribuito dalla legge all’amministrazione, in quanto si opera una sovrapposizione non consentita fra profilo paesaggistico e profilo urbanistico, di competenza di altre autorità.

In altre parole, la Soprintendenza non può escludere la realizzabilità di una piscina in zona agricola, e nel contempo richiedere lo spostamento della stessa in altra zona, senza fornire alcuna motivazione di natura estetica e paesaggistica; in tale circostanza, esprimerebbe delle valutazioni di natura urbanistica non attribuite dalla legge.

Antonio Cannizzo
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Categorie: Edilizia

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".