Ordinanza di sospensione dei lavori

L’ordinanza di sospensione dei lavori è disciplinata dall’art. 27, comma 3 del d.P.R. 380/2001.

La norma prevede che il Dirigente o il Responsabile dell’ufficio, accertata l’inosservanza delle norme urbanistiche o le difformità rispetto al titolo rilasciato, ordina al trasgressore l’immediata sospensione dei lavori in corso di esecuzione che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni (dalla notifica dell’ordine di sospensione).

L’ordinanza di sospensione ha natura cautelare e preventiva, in quanto finalizzata ad evitare che la prosecuzione dei lavori comporti un aggravio del danno urbanistico; essa ha, inoltre, una durata provvisoria, in quanto allo spirare del termine di quarantacinque giorni dalla sua adozione, se l’amministrazione non ha emanato alcun provvedimento sanzionatorio definitivo, l’ordine de quo perde ogni efficacia.

Il Tar Palermo, nella sentenza n. 519 del 10 febbraio 2021, si è espresso in merito al rapporto che intercorre tra la mancata emissione dell’ordinanza di sospensione dei lavori, nonostante il Comune fosse a conoscenza dei lavori di ristrutturazione, e la successiva notifica di una ordinanza di demolizione.

Secondo il Tar Palermo “la mancata notifica dell’ordinanza di sospensione dei lavori, non avrebbe mutato l’esito del procedimento avviato dal Comune, in ragione del fatto:

a) che le opere erano comunque già state realizzate;

b) le due ordinanze, di sospensione e di demolizione, non sempre sono rigorosamente l’una prodromica all’altra potendo esistere il caso di ordinanza di demolizione emessa in totale assenza di quella di sospensione, ove non necessaria;

c) per la natura vincolata dell’accertamento in capo all’ente locale.

In altre parole, il fatto che il Comune fosse a conoscenza dei lavori di ristrutturazione, e non abbia notificato tempestivamente la sospensione dei lavori, non può di certo incidere sulla validità e sull’efficacia dell’ordinanza di demolizione.

Inoltre, appare poco fondata la considerazione secondo la quale il mancato e tempestivo intervento da parte dell’Amministrazione possa aver ingenerato in capo il privato una sorta di legittima aspettativa circa la futura e possibile regolarizzazione delle opere abusivamente realizzate.

Dunque, il mancato intervento da parte dell’Amministrazione non può legittimare ciò che sin dall’origine viene realizzato in modo non conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie.

Infine, il Tar Palermo, nella sentenza in commento, evidenzia che l’ordinanza di demolizione “non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’ art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario né, per lo stesso motivo, si richiede una specifica motivazione che dia conto della valutazione delle ragioni di interesse pubblico alla demolizione o della comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, senza che sussista alcuna violazione dell’ art. 3 della citata l. n. 241 del 1990.

E ancora, “occorre tenere presente che il presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione è costituito esclusivamente dalla constatata esecuzione dell’opera in totale difformità o in assenza del titolo abilitativo con la conseguenza che il provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione.

Pertanto, l’amministrazione non è tenuta ad informare previamente il trasgressore dell’avvio del procedimento che poi ha portato all’ordine di demolizione.

In ordine ai profili processuali, il Consiglio di Stato ha affermato che “È inammissibile l’impugnazione dell’ordinanza di sospensione dei lavori, qualora l’efficacia della stessa sia già cessata, a seguito del decorso dei 45 giorni successivi ai sensi dell’art. 27, comma 3, del TU n. 380/2001, non sussistendo alcun interesse al suo annullamento. Tra la misura di sospensione dei lavori, avente carattere preventivo e cautelare, e la misura sanzionatoria vera e propria di ripristino dello stato dei luoghi esiste una completa autonomia, di tipo non solo procedimentale, ma anche sostanziale, con riferimento agli accertamenti compiuti dall’amministrazione”(Cons. St., sent. 2 ottobre 2020, n. 5784).

Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".