Ordine di demolizione e Scia tardiva: un rapporto difficile

Palermo - foto di Emilia Machì

Una sentenza recentissima del Tar Palermo (n. 3113 del 18 ottobre scorso) offre l’occasione di riflettere sui difficili rapporti tra ordinanza di demolizione e successiva Scia tardiva.

Era successo che un Comune – a fronte della avvenuta emissione di un ordine di demolizione e della successiva presentazione di una Scia tardiva – dopo il decorso di più di 60 giorni da quest’ultima procedeva al rigetto della Scia e al contestuale accertamento della inottemperanza all’ordine di demolizione (oltre che alla inflizione della sanzione amministrativa pecuniaria).

Il ricorso (relativo anche ad altri atti ed aspetti della vicenda) è stato parzialmente accolto.

Il Tar ha rimproverato al Comune di non avere considerato che l’efficacia dell’ordine di demolizione in questione era rimasta sospesa, dato che l’interessato aveva inoltrato la predetta S.C.I.A. .

E ciò per le seguenti ragioni.

La produzione di un’istanza di sanatoria (che ben può essere presentata in caso di interventi realizzati in assenza di segnalazione certificata di inizio attività; cfr. art. 37, c. 6, d.P.R. n. 380 del 2001) determina la sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione (ex plurimis¸ Cons. St., sez. VI, 25 ottobre 2022, n. 9070).

Ora, è vero che l’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, espressamente richiamato dal menzionato art. 37, c. 6, del medesimo decreto, prevede la formazione del silenzio-diniego sull’istanza di sanatoria nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza medesima (cfr. Corte cost., 16 marzo 2023, n. 42), così come è vero che tra la presentazione della S.C.I.A. e l’emanazione dell’ordinanza di demolizione sono intercorsi ben più di sessanta giorni, ma è anche vero che nel caso di specie l’amministrazione comunale ha comunque ritenuto di provvedere espressamente sulla S.C.I.A. in sanatoria presentata dal ricorrente, peraltro in un termine ragionevole rispetto alla presentazione della segnalazione medesima; possibilità, quest’ultima, non preclusa all’amministrazione comunale la quale, all’esito della formazione del silenzio-rigetto, non ha più l’obbligo di provvedere, ma mantiene la facoltà di provvedere in modo espresso (Cons. St., sez. VI, 12 luglio 2021, n. 5251).

Sarebbe, pertanto, irragionevole ritenere che, a fronte dell’esercizio di tale facoltà da parte dell’amministrazione comunale, possa comunque contestarsi al privato di non aver ottemperato per tempo a un ordine di demolizione rispetto al quale quest’ultimo aveva tempestivamente presentato una S.C.I.A. in sanatoria, poi definita dal Comune – seppur tardivamente – con un provvedimento espresso di rigetto.

Diversamente opinando, si giungerebbe alla paradossale conclusione per cui, nella speculare ipotesi di un provvedimento – pur tardivo – favorevole al privato sull’istanza di sanatoria, si potrebbe comunque contestare a quest’ultimo di non aver tempestivamente demolito le opere successivamente sanate.

Ne discende che il Comune intimato, a fronte di un provvedimento demolitorio la cui efficacia era stata sospesa in ragione della presentazione di una S.C.I.A. in sanatoria, una volta che si è determinato per il rigetto espresso della stessa nonostante lo scadere dei sessanta giorni di cui all’art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, avrebbe dovuto dapprima provvedere al rigetto della segnalazione, in modo da far venir meno la causa di sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione e, successivamente, contestare se del caso l’inottemperanza al suddetto ordine.

Poiché ciò non è avvenuto nel caso concreto, il Tar ha dichiarato la illegittimità:

i. dell’accertamento di inottemperanza dell’ordine di demolizione;

ii. della consequenziale sanzione amministrativa pecuniaria.

Così riferito il contenuto della pronuncia, un esame critico e attento del suo contenuto fa emergere più dubbi che certezze.

La questione riguarda l’idoneità della Scia tardiva a determinare la sospensione della ordinanza di demolizione. Il Tar ammette pacificamente tale effetto ma non affronta criticamente il tema della durata. Fino a quando tale effetto permane ?

La risposta dipende dall’inquadramento teorico della Scia tardiva. Se viene assimilata ad una istanza ex art. 36 T.U. Edilizia, la sospensione dell’ordine di demolizione non può durare per più di 60 giorni. Ora, da un lato il Tar compie tale assimilazione, ma dall’altro non ne trae la dovuta conseguenza in ordine alla durata della sospensione. Il resoconto dei fatti fa emergere come la decisione di assumere una posizione espressa di rigetto maturò ben dopo il decorso di 60 giorni dalla presentazione della Scia. E dunque (applicando i principi derivanti dall’art. 36 T.U. Edilizia) l’ordinanza aveva già ripreso i suoi effetti. In tal senso non si comprende perché il Comune avrebbe dovuto inibire la Scia prima di accertare l’avvenuta inottemperanza della ordinanza. In un’ottica di buona fede e correttezza verso il cittadino questo si può comprendere; ma nella prospettiva di una coerenza complessiva dell’istituto giuridico, no.

Forse il problema deriva proprio dalla assimilazione della Scia tardiva all’art. 36 T.U. Edilizia. In realtà, la giurisprudenza (per ora) prevalente assimila la Scia tardiva al silenzio inadempimento, con la conseguenza che il decorso di 60 giorni dalla sua presentazione non determina alcun silenzio rigetto. A rigori, tale tesi comporta la conseguenza che l’ordinanza di demolizione vada ritenuta sospesa fino a quando il Comune non chiude il procedimento della Scia tardiva. L’obiezione per cui apparirebbe strana una sospensione a tempo indeterminato degli effetti dell’ordinanza si supera alla luce di due argomenti:

a) si tratta di una situazione già ben nota nell’ordinamento che si verifica quando la demolizione viene disposta su di un immobile contestualmente oggetto di sequestro penale

b) l’effetto dipende totalmente dal Comune e dal suo ritardo nel chiudere la procedura.

In definitiva, occorre assumere una posizione chiara sulla Scia tardiva e sugli effetti della sua presentazione. O la si assimila all’accertamento di conformità ex art. 36 T.U. Edilizia o la si considera una fattispecie di silenzio inadempimento.

Ai Giudici l’ardua sentenza.

Avv. Vittorio Fiasconaro


Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.