Lotto intercluso: le quattro condizioni individuate dal Tar Palermo

Palermo - Foto di Emilia Machì

Il Tar Palermo, nella sentenza n. 3200 del 25.10.2023, ha tracciato le condizioni affinché un lotto si possa definire intercluso.

I fatti

La vicenda in commento trae origine da una istanza di rilascio del permesso di costruire da parte di un cittadino e dal rigetto manifestato dal Comune.

Secondo il cittadino “il lotto, intercluso, ricade in zona omogenea del territorio, accorpata da costruzioni, munita di tutte le opere di urbanizzazione primaria -sistema viario, impianto elettrico, idrico, telefonico- e di tutti i servizi pubblici, quali la linea dei trasporti urbani e concretamente antropizzata.

Il Comune non ha condiviso tale descrizione rigettando l’istanza sul presupposto che “il lotto si troverebbe all’interno della prescrizione esecutiva n. 2 del P.R.G. “ove gli interventi di nuova costruzione sono subordinati, … alla predisposizione della prescrizione esecutiva n. 2 e dei piani di lottizzazione convenzionata”, rilevando altresì che “non vi sarebbe, nel caso di specie, una completa urbanizzazione del comparto di riferimento” e che pertanto non sussisterebbero le caratteristiche della interclusione del fondo, non essendo l’area del tutto urbanizzata.

Lotto intercluso: a quali condizioni?

Secondo il Tar Palermo “affinché un lotto possa considerarsi intercluso, invero, non è affatto sufficiente che questo sia “chiuso da tre lati”» piuttosto, è necessario che l’area in questione

a) sia l’unica a non essere stata ancora edificata;

b) si trovi in una zona integralmente interessata da costruzioni;

c) sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione (primarie e secondarie), previste dagli strumenti urbanistici;

d) sia valorizzata da un progetto edilizio del tutto conforme al p.r.g.” (Tar Palermo 3200/2023 che richiama T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 10 agosto 203, n. 2639; Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5488).

Conclusioni

Nel caso di specie, secondo il Tar Palermo, non è stata fornita prova della compresenza di tali condizioni e in particolare, non è stato dimostrato che il lotto in esame sia l’unico a non essere stato edificato all’interno del comparto né che si trovi in zona integralmente interessata da costruzioni.

Avv. Cannizzo Antonino


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".