Decadenza del permesso e restituzione delle somme versate

La mancata realizzazione dell’intervento edilizio indicato nel permesso di costruire configura in capo al Comune l’obbligo di restituire le somme versate dal cittadino? Quali effetti produce la decadenza del pdc?

Tali questioni sono state affrontate dal Tar Palermo nella sentenza n. 2624/2023.

I fatti

Un Comune rilasciava un permesso di costruire per la realizzazione di due fabbricati, quantificando gli oneri concessori in € 159.220,00 (di cui oneri di urbanizzazione per € 127.914,00 e costo di costruzione per € 31.306,00).

Dopo aver versato tali somme, il privato decideva di non realizzare quanto indicato nel permesso di costruire e, contestualmente, chiedeva al Comune la restituzione delle somme.

La natura delle somme versate

Secondo costante giurisprudenza, gli oneri di urbanizzazione e il contributo di costruzione costituiscono un corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del costruttore per la sua partecipazione alla realizzazione delle opere d’urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova edificazione trae nel contesto urbano (Tar Palermo sent. 2624/2023 che richiama Cons. Stato, sez. V. 27 febbraio 1998 n. 201, conf. a Cons. Stato, 27 dicembre 1988, n. 852 e sez. V, 24 marzo 1977, n. 591).

Gli effetti della rinuncia o della decadenza del pdc

Il Tar Palermo, nella sentenza in commento, precisa che: 

  • “ qualora il privato rinunci al permesso di costruire o anche quando sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio – per scadenza dei termini iniziali o finali o per il sopravvenire di previsioni urbanistiche introdotte o dallo strumento urbanistico o da norme legislative o regolamentari, contrastanti con le opere autorizzate e non ancora realizzate – sorge in capo alla p.a., ai sensi dell’art. 2033 c.c., l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e conseguentemente il diritto del privato a pretenderne la restituzione.
  • Il contributo concessorio è, difatti, strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio, quindi ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo di causa (cioè dell’originaria obbligazione di dare) cosicché l’importo versato va restituito. Il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente (Tar Marche, sez. I n. 348 dell’8 maggio 2017, conf. vedi tra le altre Tar Ancona marche, sez. I, 6 febbraio 2015 n. 114; a TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 4 giugno 2014, n. 252; conf. a Tar Milano, sez. II,24 marzo 2010, etc.).

Conclusioni

In applicazione dei suesposti principi il Comune è stato condannato “a restituire ai ricorrenti, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ, la somma versata, oltre interessi legali sino all’effettivo soddisfo, da calcolarsi, non essendo stata provata la malafede dell’Ente Civico, a decorrere dal giorno della domanda e, quindi, dal giorno di notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio, e senza riconoscimento della rivalutazione monetaria” (trattandosi di debito di valuta: cfr. T.A.R. Pescara n. 219/2022).

Avv. Antonino Cannizzo


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".