Sanatoria parziale e doppia conformità

La presentazione di una istanza di sanatoria cosiddetta ordinaria, ex art. 36 d.P.R. 380/2001, consente, se accolta, di regolarizzare le opere abusivamente realizzate in assenza di titolo edilizio.

In presenza di molteplici abusi, il richiedente potrà chiedere la regolarizzazione di una parte degli abusi realizzati o li dovrà necessariamente considerare nel loro complesso? Questo è, in sintesi, il quesito a cui ha fornito una risposta il Tar Palermo nella sentenza n. 1987 del 15.06.2023.

Parcellizzazione abusi e doppia conformità

La cosiddetta “parcellizzazione degli abusi” sarebbe in contrasto con il principio della “doppia conformità” ex art. 36 in quanto “In materia edilizia non è ammissibile il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria subordinata alla esecuzione di specifici interventi edilizi, anche se tali interventi sono finalizzati a ricondurre il manufatto nell’alveo della legalità, atteso che tale condizione contrasta con gli elementi essenziali della sanatoria, tra cui la doppia conformità dell’opera eseguita, al momento della sua realizzazione ed in quello della presentazione della domanda” (Tar Palermo 1987/2023 che richiama T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 18.10.2022, n. 2882); 

Sanatoria parziale

Quanto della possibilità di una sanatoria parziale, che “Deve essere esclusa la possibilità di accordare una sanatoria parziale di un immobile abusivo, considerando che il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate, non essendo possibile scindere il manufatto tra i vari elementi che lo compongono, onde consentire la sanatoria di singole porzioni dell’immobile” (Consiglio di Stato , sez. VI , 18/10/2022 , n. 8846).

Il concetto di costruzione

Ed ancora, “Tutta la legislazione urbanistica e la giurisprudenza formatasi in materia di condono edilizio escludono la possibilità di una sanatoria parziale, sul presupposto che il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate. Pertanto, non è possibile scindere la costruzione tra i vari elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di essa. Del resto, una volta che risulti l’inaccoglibilità di una istanza per come è stata proposta, l’Amministrazione legittimamente la respinge, senza porsi la questione se una diversa istanza – in ipotesi – avrebbe potuto avere un esito diverso” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 5.1.2022, n.93). 

Sanatoria e prescrizioni

Al fine di poter accogliere una istanza di sanatoria i Comuni, spesso, subordinano il rilascio del titolo in sanatoria all’osservanza di alcune prescrizioni.

Tale modus operandi come viene considerato dalla giurisprudenza amministrativa?

Il rilascio di un permesso in sanatoria con prescrizioni, con le quali si subordina l’efficacia dell’accertamento alla realizzazione di lavori che consentano di rendere il manufatto conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda o al momento della decisione, contraddice, innanzitutto, sul piano logico, la rigida normativa poiché la previsione di condizioni o prescrizioni smentisce qualsiasi asserzione circa la doppia conformità dell’opera, dimostrando che tale conformità sussiste se non attraverso l’esecuzione di modifiche ulteriori e postume (rispetto alla stessa presentazione della domanda di accertamento in sanatoria)” (Tar Palermo sent. 1987/2023 che richiama T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 9.3.2021, n.619).

Conclusioni

a) Sanatoria e prescrizioni: Il rilascio di un permesso in sanatoria con prescrizioni contraddirebbe la rigida normativa che impone la c.d. doppia conformità dell’opera al momento della domanda e al momento della decisione sulla stessa- giacché, in sostanza, la necessità di effettuare delle demolizioni parziali finisce per comprovare la mancanza di una vera e propria conformità del manufatto alla normativa urbanistica;

b) Parcellizzazione abuso: non sarebbe consentito ipotizzare un’eventuale segmentazione dell’abuso, stante che “L’incidenza territoriale di un intervento edilizio, ancorché consistente di una pluralità di opere, va valutata secondo un apprezzamento globale e non frazionato, tanto più nel caso in cui ne sia chiesta la sanatoria, la quale, a norma dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, non può che riferirsi al complesso dei lavori in cui lo stesso si sostanzia, e non alla singola opera isolatamente considerata” (T.A.R. Toscana, Sez. III, 20.10.2022, n. 1183);

Avv. Antonino Cannizzo


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".