Superbonus 110%. I primi orientamenti giurisprudenziali.

Foto di Emilia Machì - Palermo

Impugnabilità della comunicazione circa la presenza di illeciti urbanistici da parte del Comune – Tar Campania sent. 3064 del 05.05.2022

Con l’atto impugnato, l’ente resistente si è limitato a segnalare all’interessata la persistenza di dubbi relativi alla legittimità dell’unità immobiliare nella relativa proprietà, con il conseguente rischio per la ricorrente di trovarsi esposta, nel caso di effettiva erogazione degli incentivi statali richiesti, alle sanzioni previste per il caso di illegittima percezione: ciò senza adottare nell’immediato alcun provvedimento di carattere inibitorio nei riguardi della Sig. XXX.

In ragione di quanto precede, non è dato cogliere in quale modo l’atto in esame sia suscettibile di recare un pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, essendosi il Comune limitato, in concreto, a segnalare a quest’ultima il pericolo che eventuali incentivi economici, la cui erogazione dipende dallo Stato, possano essere percepiti senza titolo, con le conseguenze di legge.

Il ricorso è inammissibile, non essendo dato apprezzare in quale modo l’atto gravato possa incidere in senso negativo sugli interessi fatti valere con l’introduzione del giudizio”.

Probabile non ammissione al superbonus e istanza cautelare – Tar Toscana ordinanza n. 91 del 26.01.2022

Ritenuto, inoltre, che non è stata dimostrata la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile per il ricorrente, essendosi fatto solo un generico riferimento alla necessità di realizzare l’intervento ai fini della concessione dell’agevolazione del c.d. Superbonus 110%, circostanza che – in ogni caso – non potrebbe ritenersi prevalente rispetto alle fondamentali esigenze di tutela dell’ambiente e del paesaggio sottese al provvedimento impugnato”.

Sospensione dei lavori e rischio di perdita del superbonus – Consiglio di Stato decreto n. 4027 del 17.07.2021

che con il ricorso in appello l’impresa lamenta il danno di estrema gravità ed urgenza derivante dal disposto fermo totale dei lavori per trenta giorni di cui all’ordinanza Tar Abruzzo- Pescara n. 169 del 2021 in relazione all’interesse a godere dei benefici del c.d. superbonus e chiede di essere autorizzata a riprendere e completare i lavori a piano terra, primo, secondo e terzo piano;

Rilevato che in tal senso il danno lamentato – pur essendo di carattere patrimoniale, ipotetico (perché prospetticamente legato alla perdita di futuri benefici fiscali) – è dipendente da un fermo totale dei lavori e si appalesa probabile e di indubbia consistenza in relazione al fatto che i lavori sono in notevole stato di avanzamento;

ritenuto poi che tale pregiudizio appare di estrema gravità ed urgenza sotto il profilo della mancanza di una opportuna distribuzione fra le parti dei rischi del fermo dei lavori, non avendo il Tar disposto, nell’ordinare il blocco totale dei lavori, sia pure temporaneo, alcuna cauzione quale contro-cautela;

ritenuto comunque che il fermo totale dei lavori legato all’ordinato remand possa non essere irragionevole alla luce del fatto che il proseguimento dei lavori potrebbe nuocere alla stessa appellante in caso di esito sfavorevole del ricorso e comunque in considerazione della sua temporaneità legata al disposto remand ma che vada comunque legato alla certa prestazione di idonea cauzione;

Ribadito in conclusione che certamente il provvedimento cautelare, imponendo il fermo totale, nella complessa situazione sostanziale da valutarsi nel merito del giudizio, avrebbe dovuto concedersi, sia pure nella sua temporaneità, previa prestazione di idonea cauzione e che l’assetto cautelare definito dal giudice di primo grado non appare proporzionato e va risagomato;

Rilevato che pur non essendo la cauzione richiesta dalla parte appellante essa sia sempre apponibile ex officio ed anche in appello al fine di bilanciare con esattezza gli interessi in giuoco;

Ritenuto quindi che nella specie debba stabilirsi, nel bilanciamento degli opposti interessi, una cauzione in favore dell’appellante e che, per la natura degli interessi in giuoco, tale contro-cautela sia idonea a salvaguardare gli interessi di tutte le parti nel contempo evitando danni irreversibili al patrimonio dell’impresa appellante nelle more del riesercizio del potere di riesame degli atti del procedimento amministrativo;

Ritenuto che tale pregiudizio debba determinarsi stante la natura della controversia, la temporaneità del fermo , il rischio di perdita del c.d. superbonus e la pur sussistente possibilità di riprogrammare convenientemente i lavori all’esito del udienza collegiale, in misura pari alla metà del costo industriale dell’intervento ( trattandosi fra l’altro di causa avente ad oggetto la contestazione dell’eccesso volumetrico pari all’incirca alla metà dell’intervento realizzando );

rilevato che nelle more dell’eventuale prestazione della cauzione ( ossia per venti giorni a partire dalla comunicazione del presente decreto ) i lavori – in assenza della controcautela – possano riprendersi limitatamente a piano terra primo e secondo piano ( tra l’altro prudenzialmente assentibili perché non rientranti nell’ eccesso volumetrico) e quindi con esclusione del terzo piano e degli altri piani sovrastanti risultando sproporzionato il blocco totale ( senza la prestazione di idonea cauzione ) per quanto già osservato, mentre a partire dal giorno successivo al ventesimo dalla comunicazione del presente decreto in caso di prestazione della cauzione si ritiene equo che riprenda vigore il blocco totale dei lavori fino alla udienza collegiale a quel punto essendo minimo il sacrificio degli interessi dell’impresa e salvaguardato l’interesse della parte ricorrente – che avrà prestato cauzione – ad evitare il consolidamento del pregiudizio lamentato mediante l’ulteriore prosecuzione dei lavori ;

ritenuto che i lavori permessi nelle more non dovranno comunque riguardare il terzo piano;

ritenuto che in caso di mancata prestazione della cauzione il provvedimento cautelare dovrà intendersi caducato ed i lavori potranno riprendere secondo le previsioni del titolo rilasciato dall’amministrazione;

ritenuto che il blocco totale derivante dalla prestazione della cauzione sarà oggetto comunque di complessivo riesame in sede collegiale per la definizione dell’assetto cautelare definitivo in pendenza di giudizio in tempi brevi ;

Accoglie la domanda di concessione di tutela cautelare monocratica (…)”.

Urbanistica in Sicilia

Contattaci…


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".