(Come dimostrare) La distanza tra un’opera abusiva e la linea di battigia. Criteri di individuazione della costa e di datazione delle opere.

La distanza tra un manufatto e la linea di battigia, prevista dalla l.r. 78/1976, va verificata al momento della realizzazione dell’opera e non a quello in cui l’Amministrazione ha esaminato la domanda di concessione in sanatoria (l. 47/1985).

Criteri accoglimento istanza di condono

Ciò che determina l’accoglimento dell’istanza di condono sarà, dunque, la dimostrazione (scientifica) della data di realizzazione e/o di inizio delle opere, mediante la produzione di elementi indiziari (fotografie, perizie, aerofotogrammetrie, titoli di proprietà etc) e la loro consistenza al 31.12.1976 in ossequio a quanto previsto dall’art. 23 della l.r. 37/1985, il quale introduce una deroga all’applicazione del vincolo di inedificabilità assoluta per “le costruzioni iniziate prima della entrata in vigore della medesima l. n. 78/1976 e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31.12.1976”.

Opere consentite entro i 150 metri

Entro tale fascia sono consentiti opere e impianti destinati alla diretta fruizione del mare e le ristrutturazioni degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati.

Di recente, il C.G.A.R.S. (sent. 655 del 31.05.2022) si è soffermato sulle modalità e sui criteri di datazione di un’opera abusiva analizzando, in particolare, la rilevanza probatoria di una perizia giurata (di parte) e di uno studio/approfondimento pubblicato nel 2017 dal Ministero dell’Ambiente dal titolo “L’erosione costiera in Italia le variazioni della linea di costa dal 1960 al 2012”, utilizzati dal soggetto interessato al fine di dimostrare l’epoca di realizzazione di un’opera abusiva e l’erosione di un tratto di costa.

In punto di diritto, nella fattispecie in esame, a giudizio del CGA, “la inedificabilità assoluta, che rende impossibile ogni ipotesi di sanatoria, implica la compresenza degli elementi costituiti dalla ubicazione del manufatto all’interno della fascia di rispetto dei 150 metri dalla battigia, e dalla realizzazione della costruzione dopo il 31.12.1976”.

Fase istruttoria non esaustiva

In ordine alla ricostruzione della fase istruttoria eseguita dal Comune, è stato osservato che “da un lato allo stato degli atti la p.a., nel far ricadere il fabbricato entro la fascia dei 150 metri, non risulta essersi avvalsa di aerofotogrammetrie o di misurazioni cartografiche di settore. In punto distanza, tra manufatto e battigia, la p.a. si limita ad affermazioni assertive, non suffragate, a quanto consta, da documentazione attendibile (a differenza di quanto accaduto in occasione di altre controversie definite anche da questo CGA in termini favorevoli alle posizioni delle p.a. e in relazione alle quali l’ “elemento” distanza risultava supportato da riprese aerofotogrammetriche o di altro genere: cfr, “ex plurimis”, CGARS n. 492/2020)”.

In altre parole, l’istruttoria eseguita dal Comune sarebbe carente in quanto non avrebbe tenuto in debita considerazione le “prove” fornite dal cittadino e, inoltre, la valutazione circa la distanza del manufatto dalla linea di battigia non sarebbe stata “scientificamente” dimostrata, ma solo presuntivamente verificata.

Sulla rilevanza delle perizie di parte e dello studio del Ministero, nella sentenza in commento è stato affermato che: “Ora è vero che, per giurisprudenza pacifica, le perizie di parte sono mere allegazioni difensive e ad esse può riconoscersi, al più, valore indiziario, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice.

Nondimeno, occorre considerare (…) che due perizie, effettuate da professionisti in possesso di competenze tecniche specifiche (geologo e ingegnere), risultano ancorate a dati oggettivi e verificabili (aerofotogrammetria S.A.S., perizia dell’Ing., perizia del Geologo e Studio del Ministero dell’Ambiente sulla erosione costiera in Italia)”.

Ed ancora, “sulla scorta di tali elementi, da valorizzare perlomeno come “punti di partenza”, o “basi di discussione” ai fini della attivazione del procedimento di esame della domanda di sanatoria, emerge come, al momento della realizzazione del manufatto, la distanza di questo dalla battigia potesse risultare, sia pure di poco, superiore ai 150 metri di cui al menzionato art. 15, lett. a)”.

Conclusioni

Dunque, la produzione delle perizie e dello Studio in commento non è qualificabile come una contestazione generica circa la distanza tra il manufatto e la linea di battigia, ma costituisce “elemento probatorio perlomeno in astratto verificabile a sostegno della tesi della maggiore distanza del manufatto dalla battigia”.

In ordine all’onere della prova, la giurisprudenza amministrativa è da sempre consolidata nel ritenere che “l’onere di fornire la prova rigorosa dell’ultimazione delle opere abusive incomba sull’interessato, unico soggetto in grado di fornire atti e documenti che diano la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto, e non già sulla p.a. che, in presenza di un’opera edilizia non assistita da un titolo edilizio che la legittimi, ha, invece, il dovere di sanzionarla ai sensi di legge e di adottare, ove ne ricorrano i presupposti, il provvedimento di demolizione”.

Avv. Antonino Cannizzo

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Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".