Segnalazione opere abusive: il Comune ha l’obbligo di rispondere in modo espresso

La segnalazione di opere abusive da parte del cittadino configura in capo al Comune l’obbligo di rispondere in modo espresso. Questo è, in sintesi, il principio contenuto nella sentenza n. 1596/2023 emessa dal Tar Palermo.

In particolare, nella fattispecie in esame, il cittadino ha trasmesso al Comune un atto di messa in mora chiedendo di intervenire e di accertare gli abusi e, in caso di riscontro positivo, di adottare gli atti conseguenziali (ordinanza di demolizione).

Secondo il Tar Palermo l’atto di messa in mora “trasmesso dal ricorrente al Comune, invero, ha dato avvio ad un procedimento che, ai sensi dell’art. 2, co. 1, l. 241/90, deve concludersi con un provvedimento espresso.

Riferimenti normativi

Ai sensi dell’art. 27, co. 1 del d.P.R. 380/2001, “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi”.

E, ai sensi dell’art. 31, co. 2 del medesimo testo normativo, “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”.

Inerzia e silenzio inadempimento

Da ciò discende la configurabilità del silenzio-inadempimento nelle ipotesi di inerzia dell’amministrazione che sia stata invitata all’esercizio di poteri repressivi di abusi edilizi da parte del privato confinante (in questo senso, tra le tante, T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 31 ottobre 2018, n.1534; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 28 settembre 2018 n. 2171; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 12 aprile 2018 n. 546; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 30 maggio 2017 n. 6402).

Conclusioni

A giudizio del Tar Palermo il Comune inadempiente “deve essere condannato ad adottare un provvedimento espresso sull’istanza del ricorrente nel termine di quarantacinque (45) giorni” e “per il caso di perdurante inerzia, su richiesta di parte, si nomina sin d’ora un commissario ad acta (…)“.

Avv. Antonino Cannizzo


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".