Errore di notifica dell’ordinanza di demolizione: quali conseguenze?

Foto di Emilia Machì

Mediante la notifica di un provvedimento amministrativo la P.A. comunica al cittadino le decisioni assunte in ordine ad una determinata questione che lo riguarda; dalla (regolare) notifica iniziano a decorrere i termini per eventualmente impugnare il provvedimento ricevuto.

Il Tar Palermo, di recente, si è soffermato sugli effetti derivanti dalla irregolare notifica di una ordinanza di demolizione e sugli effetti che la stessa produce sui provvedimenti successivamente adottati (sent. 3482/2022).

Nel caso in esame, il comune non ha notificato l’ordinanza di demolizione a tutti i comproprietari del bene, ma solamente ad alcuni. Successivamente, ha emesso, e regolarmente notificato, il provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale e, contestualmente, è stato ordinato lo sgombero dell’immobile.

Gli effetti di una notifica irregolare

Secondo il Tar Palermo la notifica dell’ordine di demolizione a tutti i comproprietari è presupposto imprescindibile del successivo provvedimento di acquisizione, che in mancanza è da considerarsi illegittimo. Infatti, “i proprietari del bene devono essere messi pienamente in condizione di rimuovere l’abuso onde evitare ‘’effetto acquisitivo: la notifica dell’ordinanza di demolizione a tutti i comproprietari, quindi, seppur non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione stesso, è necessaria affinché operi l’acquisizione” (ex multis, T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 7 gennaio 2021, n. 83; conf., T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 8 giugno 2021, n. 1825).

Nel caso di specie, ha precisato il Tar, non vi è prova della regolare notifica dell’ordinanza di demolizione prodromica al provvedimento di sgombero impugnato, non emergendo dalla relata di notifica depositata dal Comune il luogo in cui è stata eseguita la notificazione, con conseguente impossibilità di applicare la presunzione di conoscenza prevista dall’art. 139 c.p.c.

Per completezza espositiva si richiama il testo dell’articolo innanzi indicato.

Art. 139 c.p.c. Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio

Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio.

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l’identità, e dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata.

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.

Conclusioni

Il Tar Palermo ha annullato il provvedimento che ha disposto l’acquisizione al patrimonio pubblico delle opere abusive a causa della mancata e regolare notifica dell’ordine di demolizione a tutti i comproprietari.


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".