Piscina: dal concetto di pertinenza alla qualificazione urbanistica

La qualificazione di una piscina, sotto il profilo urbanistico, continua a non trovare unanimità di posizioni all’interno della giurisprudenza amministrativa. Partendo da tale presupposto, di seguito verranno richiamate alcune recenti pronunce che hanno affrontato tale questione.

A quali condizioni una piscina si può qualificare come una pertinenza urbanistica? Tar Palermo 2449/2023

La nozione di pertinenza urbanistica è applicabile solo ad opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili. Ai fini edilizi manca invece la natura pertinenziale quando, come nel caso di specie è avvenuto, siano realizzati nuovi interventi edilizi, su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio (in termini, da ultimo T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 07.02.2022, n. 428).

Con specifico riferimento alla realizzazione senza titolo di una piscina la Sezione ha inoltre evidenziato (cfr. TAR Palermo, sez. II, 20.03.2017 n. 750) che la consistenza dell’opera deve essere tale da non alterare in modo significativo l’assetto del territorio e che, in ogni caso, deve inquadrarsi nei limiti di un rapporto adeguato e non esorbitante rispetto alla esigenza di un uso effettivo e normale del soggetto che risiede nell’edificio principale. Ciò significa che tali manufatti rispetto all’edificio principale devono avere un volume modesto, in modo da evitare un eccessivo ed ingiustificato carico urbanistico.

Servizi igienici funzionali all’utilizzo di una piscina sono riconducibili al concetto di pertinenza? – Tar Catania 2623/2022

Né può ritenersi che i servizi igienici costituiscano un volume tecnico, restando escluso che sia tale un locale abitabile (anche se per finalità igieniche), poiché il volume tecnico è quello destinato ad ospitare impianti accessori di natura, per l’appunto, tecnica, dovendo, altresì, chiarirsi che a nulla rileva che i servizi di cui si tratta siano pertinenziali, in senso civilistico, alla piscina regolarmente realizzata, poiché il concetto di pertinenza urbanistica differisce da dal concetto di pertinenza civilistica.

Come, infatti, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (sul punto, cfr., ad esempio, T.A.R. Sicilia, Palermo Sez. II, 20 maggio 2022, n. 1653), in materia edilizia la natura pertinenziale è riferibile soltanto ad opere di modesta entità ed accessorie rispetto a quella principale, quali i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili, ma non anche ad opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto alla cosa considerata principale e non siano coessenziali alla stessa.

Piscina e computo della volumetria – Tar Palermo 2227/2023

Occorre ricordare che tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria del manufatto, siano essi interrati o meno, e fra essi deve intendersi ricompresa anche la piscina, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell’edificio al quale accede (TAR Campania – Napoli, Sez. VI, 7 gennaio 2022, n. 105).

La piscina, infatti, non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, poiché, sul piano funzionale, non è esclusivamente complementare all’uso delle abitazioni e non costituisce una mera attrezzatura per lo svago alla stessa stregua di un dondolo o di uno scivolo installati nei giardini o nei luoghi di svago (TAR Piemonte, Sez. II, 5 aprile 2023, n. 315).

Avv. Antonino Cannizzo


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".