Veranda realizzata ai sensi dell’art. 20 della l.r. 4/2003: regolarizzazione e concetto di precarietà.

L’art. 20 della l.r. 4/2003 disciplina:

a) la chiusura di verande o balconi con strutture precarie;

b) la chiusura di terrazze di collegamento;

c) la chiusura di terrazze (non di collegamento) purché non superiori a mq. 50;

d) la copertura di spazi interni (cortili, chiostrine e simili) con strutture precarie.

La regolarizzazione prevista dal comma 5

Il comma 5° del medesimo articolo, infine, prevede che “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, per la regolarizzazione delle opere della stessa tipologia già realizzate”.

In altre parole, il Legislatore siciliano ha espressamente previsto la possibilità di regolarizzare/sanare le opere disciplinate dall’art. 20 qualora siano state realizzate in assenza della preventiva comunicazione al Comune.

I chiarimenti del Tar Palermo

Il Tar Palermo, in una recente pronuncia, si sofferma sul concetto di regolarizzazione ex art. 20, comma 5 della l.r. 4/2003 e sulle condizioni di applicabilità dello stesso. (Tar Palermo, sent. 3166 del 11.11.2022)

Equiparazione delle strutture precarie alle opere interne

La chiusura di spazi, di verande o balconi con strutture precarie è equiparata alle c.d. opere interne (di cui all’art. 9 della L.R. n. 37 del 1985), che, non determinando alcun aggravio urbanistico, né alterazione di volumi, di superfici e/o prospetti esterni, né la realizzazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso rispetto al precedente, non richiedono alcun titolo abilitativo, potendo essere realizzate (o regolarizzate ex post) attraverso la semplice trasmissione al Comune in cui ricade l’opera della relazione tecnica asseverata, unitamente al versamento dei relativi oneri.

La questione affrontata dal Tar Palermo (sent. 3166/2022)

Nella fattispecie in commento era stata realizzata “una veranda in alluminio verniciato color avorio e vetri trasparenti, ancorata al davanzale con sistema di ancoraggio di facile rimozione” in assenza della preventiva comunicazione al Comune il quale, in conseguenza di ciò, emetteva una ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 380/2001 e, contestualmente, invitava il cittadino a presentare un permesso di costruire in sanatoria per definire la vicenda.

Dopo il sopralluogo dei Vigili Urbani, il tecnico di parte aveva presentato una “relazione asseverata, allegata alla comunicazione ex art. 20, con la quale affermava che la veranda era realizzata nel rispetto delle norme di sicurezza, delle norme urbanistiche vigenti e delle norme igienico-sanitarie, ed inidonea ad incidere sugli elementi strutturali portanti dell’immobile principale e sulla sua statica.

A giudizio del Tar Palermo, data la descrizione, “la condizione di “precarietà” è certamente soddisfatta per come definita dall’art. 20, comma 4, l.r. 4/2003, poiché questa è da intendersi “ancorata esclusivamente al concetto di «facile rimovibilità» (e non anche a quelli di «funzionalità occasionale», di «destinazione urbanistica» e/o di «instabilità strutturale», «stagionalità» o «temporaneità»)”.

Conclusioni

Per tale ragione, “l’ordinanza di ingiunzione a demolire è quindi illegittima e va conseguentemente annullata poiché adottata sull’errato presupposto in diritto della necessità di previa autorizzazione dell’intervento edilizio a mezzo di permesso di costruire.

Avv. Antonino Cannizzo


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".