Il diritto di scegliere la forma del titolo edilizio: “per silenzio assenso” o “cartaceo”?

La formazione del silenzio assenso, sulla domanda di permesso di costruire, si basa sul presupposto che l’istanza sia “totalmente completa”, ossia che siano riscontrabili i presupposti soggettivi ed oggettivi di accoglibilità.

In assenza della documentazione prescritta dalle norme o di uno dei detti presupposti per la realizzazione dell’intervento edilizio, alcun titolo tacito può validamente formarsi (Cons. St., sez. IV, 12 luglio 2018 n. 4273; Cons. St., sez. IV, 5 settembre 2016 n. 3805).

Dunque, il mero decorso del tempo in assenza dei requisiti, o in mancanza di tutta la documentazione prescritta, non produce alcun “effetto” sul permesso di costruire trasmesso alla P.A., i.e al Comune.

Occorre chiedersi se il richiedente possa “pretendere” dalla P.A. il rilascio di un titolo espresso, ossia in forma cartacea, o si debba “accontentare” di un titolo formatosi per “silenzio assenso“, ossia per il decorso dei termini in assenza di richieste di integrazioni e/o di sospensione dell’istanza.

In altre parole, dopo la presentazione di un permesso di costruire si configura in capo al richiedente il diritto di scegliere la forma del titolo edilizio? inoltre, si configura una sorta di “diritto d’opzione” tra un titolo formatosi per silenzio assenso (ossia se avvalersi del s.a.) e il rilascio di un titolo in forma cartacea?

La risposta è positiva, ma richiede alcuni chiarimenti.

La posizione del Tar Catania e le possibili conseguenze (sent. 3185/2022)

La sentenza in commento si sofferma sulla “legittimità” del silenzio serbato dall’Amministrazione comunale sulla richiesta di adozione di un provvedimento favorevole espresso sull’istanza di rilascio del permesso di costruire.
Secondo la ricorrente, invero, il provvedimento espresso, costituisce la forma tipica di esercizio del potere amministrativo.

Il concetto di “certezza”

Nella fattispecie in esame, a giudizio del ricorrente, “il titolo in forma cartacea
risulta di estrema utilità non solo ai fini di certezza dei rapporti giuridici insorgenti nel corso di un’amministrazione giudiziaria ma anche al fine di agevolare, per un verso, l’affidamento dei privati futuri acquirenti dei realizzandi appartamenti e, per altro, le pratiche bancarie per i relativi finanziamenti
.”

Esistenza o meno dell’obbligo di rilascio di un provvedimento espresso

Secondo il Tar Catania, l’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 pone chiaramente il principio secondo cui, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, che costituisce la forma ordinaria di esercizio del potere pubblico.

Ne consegue che anche laddove sia stata prevista, come regola speciale, la formazione di un silenzio-assenso amministrativamente rilevante, rimane sempre nella piena disponibilità del privato l’opzione per la richiesta di rilascio di un provvedimento espresso.

In merito all’art. 20 del D.P.R. 380/2001

Quantunque l’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 contempli una fattispecie di silenzio significativo (c.d. silenzio assenso) non viene sempre meno l’interesse ad ottenere un provvedimento espresso, vuoi per la tipologia e le caratteristiche dell’intervento edilizio da realizzarsi, vuoi quando la normativa di settore introduca oneri accessori.

Detta forma di silenzio, invero, non incide in senso abrogativo sull’esistenza dell’ordinario regime autorizzatorio edilizio, che rimane inalterato, bensì introduce solo un’alternativa modalità (presuntivamente) semplificata e di tipo “rimediale”, come sopra evidenziato, per il conseguimento dell’autorizzazione in questione, laddove l’Amministrazione comunale rimanga inerte.

Trattasi pur sempre di un’alternativa posta nell’interesse del destinatario, ossia del soggetto passivo che “attende” il provvedimento; la natura rimediale (e derogatoria) del silenzio-assenso va qualificata in senso per così dire “protettivo” dell’interesse del richiedente all’irrinunciabilità dell’atto esplicito e formale, preordinato ad evitare l’avvio di un’attività a gravoso impatto territoriale ed economico, peraltro non facilmente reversibile.

Conclusioni

Quando la norma prevede un meccanismo di silenzio accoglimento dell’istanza del privato e quest’ultimo manifesta il proprio interesse ad ottenere il titolo espresso, l’Amministrazione è comunque tenuta al rilascio del documento formale nel quale il titolo deve essere contenuto, con esperibilità, per il caso di omissione a provvedere, del c.d. rito speciale sul silenzio.

In altri termini, dev’essere consentito al privato di “pretendere il ben più sicuro,
certo e, comunque, doveroso provvedimento amministrativo finale
”.

Dunque, il richiedente un titolo edilizio, anche dopo la formazione del silenzio assenso sulla relativa istanza, potrà decidere di richiedere, e di ottenere, un provvedimento espresso o di avvalersi del silenzio assenso eventualmente formatosi.

Avv. Antonino Cannizzo


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto urbanistico discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".