Indennità paesaggistica ex art. 167 del D. Lgs. 42/2004: natura, finalità e prescrizione

L’indennità dovuta alla stregua dell’art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 è strettamente correlata all’accertamento di compatibilità paesaggistica e al rilascio del provvedimento autorizzatorio.

Sulla natura di tale indennità si contendono il campo, in dottrina e giurisprudenza, due diverse ricostruzioni, aventi importanti ricadute sul regime normativo applicabile al procedimento nel suo complesso.

Secondo un orientamento, emerso soprattutto in tempi recenti, tale indennità avrebbe carattere e funzione “riparatoria”, alternativa alla demolizione, rispetto alla lesione paesaggistica causata dall’abuso.

Una diversa interpretazione ne sottolinea, invece, il carattere sanzionatorio in senso stretto.

Da tale duplice e contrapposta prospettazione discende, per le principali questioni che hanno caratterizzato il contenzioso relativo a tale istituto, la ritenuta applicabilità, o meno, della legge 689/81.

La posizione del Tar Catania

Ciò premesso, il Tar Catania, nella sentenza 2442/2023, ha affermato “che sia più rispondente sia alla natura che all’effettiva funzione dell’istituto la prima delle due opzioni interpretative indicate.

Il riconoscimento della natura sostanzialmente compensativa dell’indennità trova, anzitutto, parziale conferma nel fatto che la sua quantificazione viene calcolata con riferimento al maggiore importo tra l’entità del danno arrecato al paesaggio (criterio prioritario di quantificazione individuato dalla legge) e l’ammontare del profitto ricavato dalla medesima violazione paesaggistica.

L’esclusione della natura sanzionatoria in senso stretto dell’indennità in esame si ricava, altresì, dalla circostanza che il relativo obbligo di pagamento vien fatto condivisibilmente gravare, dalla giurisprudenza assolutamente dominante, su chi ha la disponibilità del bene, prescindendo dal fatto che sia anche autore dell’abuso.

La trasmissibilità agli eredi non colpevoli

Deve invece ritenersi pienamente ammissibile la contestazione della violazione e l’irrogazione della sanzione anche nei confronti degli aventi causa dei soggetti che hanno realizzato l’opera abusiva, dovendo ritenersi pienamente condivisibile la ricostruzione dell’indennità pecuniaria qui in considerazione come “sanzione riparatoria alternativa” al ripristino dello status quo ante, di carattere reale e non personale, alla quale, conseguentemente, non si applica la norma, contenuta nell’art. 7 della l. n. 689/1981, che stabilisce l’intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi e ai terzi aventi causa (cfr., sul punto, di recente, Cons. St., VI, 21.12.2020 n. 8171; Id., II, 30.10.2020 n. 6678).

In tal senso, presupposto per l’adozione della misura è, non già l’accertamento di responsabilità individuale nella commissione dell’illecito, bensì la verifica di un’avvenuta trasformazione dei luoghi, attraverso la realizzazione dell’opera, contrastante con le norme di tutela paesaggistica.

La finalità della sanzione

La c.d. “sanzione” paesaggistica ha, dunque, la finalità di perseguire non tanto la “punizione” dei responsabili, quanto la ricomposizione dell’ordine urbanistico violato, al fine del soddisfacimento del prevalente interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio.

Del tutto legittima, dunque, è l’ingiunzione del pagamento della sanzione rivolta agli attuali proprietari dell’immobile.

La prescrizione della sanzione

Il dies a quo della decorrenza della prescrizione deve ritenersi coincidente con l’atto che fa cessare nel tempo l’illiceità del comportamento edilizio, da far coincidere, in relazione agli istituti in esame, con il rilascio della concessione in sanatoria, la quale, appunto, rimuove ogni ragione di incompatibilità dell’opera con gli assetti urbanistici e territoriali e fa venir meno la permanente illiceità che l’accompagnava dall’atto della sua realizzazione (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 11 agosto 2022, n. 2262; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 30 giugno 2022, n. 1759).

In definitiva, nell’ipotesi di intervento abusivo realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, per il quale sia stato chiesto l’accertamento di compatibilità paesaggistica, e sia stata precedentemente ottenuta concessione in sanatoria, il termine di decorrenza della pretesa pecuniaria avanzata dall’autorità preposta alla gestione del vincolo ai sensi dell’art. 167, comma 5, d. lgs. n. 42/2004 non è integrato dal provvedimento di compatibilità paesaggistica dal silenzio assenso eventualmente formatosi, ma dal rilascio del permesso di costruire in sanatoria con il quale va fatto coincidere il momento di cessazione del carattere permanente dell’illecito (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 9 febbraio 2021, n. 95).

Avv. Antonino Cannizzo


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".